Sentenza del 03/04/2024 n. 8812 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo alla cessione totalitaria a terzi delle quote della Cavabella, di Vulcano di Alessandro Dotoli, S.a.s. L’atto era stato registrato con imposta fissa, ma l’Agenzia lo aveva riqualificato come cessione d’azienda e assoggettato all’aliquota proporzionale del 3%. Dopo che la Cassazione aveva disposto il rinvio, la CTR Campania, con sentenza n. 3424/33/2017 depositata il 12 aprile 2017, aveva accolto l’appello dell’Ufficio e rigettato il ricorso della società. FINADAN ha contestato in Cassazione, con il primo motivo, la carenza assoluta di motivazione della sentenza di rinvio; con il secondo, la violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la cessione di quote non poteva essere riqualificata come cessione d’azienda e che la disciplina applicabile non consentiva di basarsi su elementi estranei all’atto registrato. Ha inoltre dedotto la presenza di valide ragioni economiche e l’assenza di finalità elusive.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la motivazione della CTR, pur sintetica, rendeva comprensibili le ragioni della decisione e non presentava un’anomalia motivazionale rilevante ai fini della legittimità. Ha accolto il secondo motivo: alla luce della riformulazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, l’atto va qualificato sulla base degli elementi desumibili dal documento registrato, senza utilizzare elementi extratestuali o atti collegati; l’eventuale contestazione antielusiva deve seguire i presupposti e le garanzie procedurali dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario di FINADAN. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate tra le parti per la novità della questione e il mutamento normativo e giurisprudenziale intervenuto durante il processo.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo riformulato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), e qualificato come interpretazione autentica dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084
La Corte ha precisato che il principio del rilievo preminente da attribuire alla "causa reale" del negozio può continuare ad essere fatto valere dall'amministrazione - con riferimento agli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione - seppur nei (più ristretti) limiti della unicità del dato documentale (instrumentum) che non consente più la considerazione di elementi extra-testuali e impone un'interpretazione ab intrinseco del gestum.
La qualificazione ai fini dell’imposta di registro deve fondarsi sugli effetti giuridici ricavabili dall’atto presentato alla registrazione. Non è possibile riqualificare la cessione di quote come cessione d’azienda facendo leva su elementi esterni al documento o su atti collegati, salvo le ipotesi espressamente previste dal testo unico.
Art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212
Nella fattispecie - ove lo stesso difetto di motivazione rilevato dalla pronuncia rescindente involgeva l'accertamento in fatto che, secondo la pronuncia cassata, non aveva dato conto dell'intento elusivo perseguito dal contribuente - va, pertanto, rimarcato che la funzione antielusiva non poteva che essere perseguita secondo i presupposti sostanziali, e la disciplina procedimentale, posta dalla l. n. 212 del 2000, art. 10-bis, una volta esclusa, ad ogni modo, la legittimità di un'interpretazione dell'atto registrato complementare a quella desumibile da elementi extra-testuali.
Se l’Amministrazione intende contestare un’operazione come abusiva o elusiva, deve farlo applicando la disciplina antielusiva generale, provandone i presupposti e rispettando le garanzie procedurali previste; non può ottenere lo stesso risultato mediante una riqualificazione ex art. 20 basata su elementi estranei all’atto registrato.
Art. 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile, nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv., con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé.
In Cassazione il vizio di motivazione è denunciabile solo quando la motivazione manchi in senso materiale, sia apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti perplessa e incomprensibile; la mera insufficienza o sinteticità della motivazione non basta.
Art. 384 del codice di procedura civile
Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.
Il giudizio di rinvio prosegue il processo originario e resta vincolato alla regola di diritto stabilita dalla Cassazione, salvo che una successiva modifica normativa o una pronuncia di illegittimità costituzionale imponga di applicare lo ius superveniens ai fatti già accertati.
Massime di principio
- Per l’imposta di registro, la qualificazione dell’atto deve normalmente basarsi sul suo contenuto e sugli effetti giuridici desumibili dal documento presentato alla registrazione; non è consentito trasformare una cessione di quote in una cessione d’azienda fondandosi soltanto sulla sostanza economica complessiva ricostruita attraverso elementi esterni o atti collegati.
- L’eventuale sospetto che l’operazione sia stata organizzata per ottenere un vantaggio fiscale non consente di aggirare le garanzie della disciplina antielusiva: l’Amministrazione deve contestare l’abuso secondo l’art. 10-bis della legge n. 212/2000 e provarne i presupposti.
- Nel giudizio di rinvio la regola dettata dalla Cassazione vincola il giudice, ma va applicata tenendo conto delle modifiche normative sopravvenute e delle interpretazioni autentiche intervenute nel corso del processo.
- La motivazione di una sentenza può essere breve senza essere nulla: il vizio censurabile in Cassazione sussiste quando le ragioni della decisione non sono concretamente percepibili o il ragionamento è obiettivamente incomprensibile, non per il solo fatto che l’argomentazione sia sintetica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 apr 2024Sentenza del 03/04/2024 n. 8714 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 apr 2024Sentenza del 03/04/2024 n. 8751 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 apr 2024Sentenza del 03/04/2024 n. 8758 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 apr 2024Sentenza del 03/04/2024 n. 8777 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 apr 2024Sentenza del 03/04/2024 n. 8804 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 apr 2024Sentenza del 03/04/2024 n. 8805 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →