Cassazione Penale, Sentenza n. 5292/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il reclamo di Graviano relativo alla mancata consegna, in data 26/11/2020, di una confezione di gamberi. Il ricorso per cassazione denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 41-bis ord. pen. e agli artt. 3 e 27 Cost., censurando l'applicazione della disciplina sullo scambio di generi alimentari tra detenuti sottoposti al regime 41-bis e, in particolare, la prescrizione che impone l'obbligo di presentare all'Amministrazione l'istanza il giorno prima dello scambio, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale richiamata dal ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la prescrizione della richiesta il giorno precedente sia una regolamentazione dell'esercizio del diritto di scambio (già qualificata dalla giurisprudenza come non impeditiva del diritto) e che, nel caso concreto, la mancata consegna del singolo ordine sia episodica e priva di rilevanza tale da configurare un pregiudizio "grave" o un trattamento inumano o degradante. Inoltre il tribunale ha osservato che il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69 ord. pen. richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto e attuale alla posizione di diritto, elemento assente nel caso. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Riconosciuto come norma che legittima misure restrittive nei confronti dei detenuti; la prescrizione di presentare la richiesta il giorno prima è interpretata come regola organizzativa che regola l'esercizio dello scambio e non come divieto assoluto.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente con riferimento al divieto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte ha ritenuto che il singolo episodio di mancata consegna non integri una violazione dell'art. 3.
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla finalità rieducativa della pena; la Corte non ha ritenuto sussistente una rilevante lesione afferente a tale principio nel caso concreto.
Stabilisce il rimedio giurisdizionale per la tutela di diritti soggettivi del detenuto; la Corte ha ricordato che esso richiede la prova di un pregiudizio concreto e attuale derivante dal comportamento dell'amministrazione, altrimenti la domanda è inammissibile.
art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen.
Richiamato insieme all'art. 35-bis per delineare l'ambito del reclamo giurisdizionale: tutela dei diritti soggettivi con pregiudizio concreto.
art. 35, comma 1, n. 5 ord. pen.
Distinto dal reclamo di cui all'art. 35-bis: il reclamo generico mira alla verifica della corretta esecuzione della pena ma non coincide con la tutela giurisdizionale del diritto soggettivo che richiede un pregiudizio attuale.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, per profili di colpa nel ricorso (sanzione per ricorso ritenuto infondato o colpevole).
Legge 4 agosto 1955, n. 848 (ratifica Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Richiamata in relazione al parametro interpretativo dell'art. 3 CEDU: la Corte ha ritenuto che la singola episodica omissione non raggiunge la soglia di violazione prevista dalla CEDU come interpretata dalla Corte EDU.
Massime di principio
- La prescrizione amministrativa che richiede la presentazione della richiesta di scambio il giorno precedente è, secondo giurisprudenza consolidata, una misura organizzativa che regola l'esercizio del diritto e non lo nega di per sé; in sede di sindacato giudiziario essa è generalmente considerata legittima salvo dimostrazione di un'effettiva e significativa lesione del diritto.
- Per ottenere tutela inibitoria o risarcitoria con riferimento a diritti del detenuto (art. 35-bis ord. pen.) è necessario provare un pregiudizio concreto, attuale e di rilevante gravità; episodi isolati e di minima entità difficilmente soddisfano tale requisito.
- Le censure generiche o astratte dirette solo a contestare la motivazione senza confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato sono destinate all'inammissibilità: il ricorrente deve spiegare in modo specifico come e perché l'atto amministrativo abbia determinato un danno rilevante.
- La giurisdizione è attenta a separare il mero interesse alla regolarità dell'esecuzione della pena dalla lesione di un diritto soggettivo: il primo può dar luogo a rimedi amministrativi o reclami generici, il secondo richiede prova del pregiudizio per attivare la tutela giurisdizionale.
- Il ricorso senza fondamento o formulato con profili di colpa può attirare sanzioni pecuniarie e condanne alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; pertanto è consigliabile valutare preliminarmente la fondatezza e la concretezza delle doglianze prima di proporre ricorso.
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