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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25144/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Silvestri con quattro motivi principali: 1) carenza di motivazione della sentenza di appello, che si sarebbe limitata a richiamare la decisione di primo grado; 2) contraddizioni nei resoconti dei testimoni e insufficienza della prova della responsabilità (anche con riferimento alla procedibilità a querela per il reato di ricettazione ex art. 639 c.p.); 3) nullità della sentenza per non aver dichiarato l'estinzione dei reati ai sensi dell'art. 131‑bis c.p., pur ricorrendone i presupposti; 4) violazione di legge in punto di pena per non aver applicato la disciplina prevista per i reati di competenza del giudice di pace (art. 52 D.Lgs. 28/8/2000 n. 274), con conseguente errata determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i primi due motivi inammissibili perché contenenti doglianze di merito non sindacabili in cassazione (richiesta di rivalutazione delle prove) e ha ritenuto inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, atteso che questioni sulla causa di non punibilità (art. 131‑bis) e sulla determinazione della pena non erano state devolute al giudice d'appello. Tuttavia il Collegio ha rilevato d'ufficio l'illegalità della pena comminata: non essendo state ritenute sussistenti le aggravanti che avrebbero giustificato la competenza del tribunale in composizione collegiale, i reati rientravano nelle sanzioni previste per la competenza del giudice di pace e quindi comportavano un trattamento sanzionatorio più lieve. Tale illegittimità della pena ha fatto scattare l'estinzione dei reati per prescrizione (termine spirato il 16/06/2022, tenuto conto delle sospensioni procedurali), con la conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai soli effetti penali. Restano invece ferme le statuizioni di responsabilità civile ai sensi dell'art. 578 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 639 cod. pen. (ricettazione)

    Reato procedibile a querela di parte; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che sia emersa querela generale delle persone offese, rendendo procedibile il reato.

  • art. 582 cod. pen. (lesioni)

    Delitto contestato in concorso con il reato di ricettazione; la valutazione di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato, valutazione non sindacabile in sede di legittimità se fondata e non illogica.

  • art. 131‑bis cod. pen. (causa di non punibilità per effetto della definizione anticipata o pagamento)

    Il giudice di legittimità non ha esaminato la questione perché non era stata specificamente sollevata in appello; questioni non devolute al giudice d'appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione.

  • art. 52, lett. b), D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274

    Prevede il trattamento sanzionatorio più lieve per i reati di competenza del giudice di pace; la Corte ha ritenuto che, in mancanza delle aggravanti, i reati dovessero rientrare in tale novero e che fosse stata applicata una pena illegale.

  • art. 48 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274

    Non trova applicazione quando la competenza per materia del giudice superiore è stata correttamente individuata sulla base dell'imputazione al momento dell'esercizio dell'azione penale e la riqualificazione derivi da diversa valutazione di un elemento costitutivo del reato; la Corte ha richiamato il principio della perpetuatio competentiae.

  • artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione)

    Norme applicate per il calcolo del termine di prescrizione; tenuto conto delle sospensioni processuali (astensione del difensore e sospensione COVID) il termine è spirato il 16/06/2022 determinando l'estinzione dei reati.

  • art. 578 cod. proc. pen. (effetti civili delle condotte penalmente rilevanti)

    Le statuizioni civili restano valide anche se i reati sono estinti per prescrizione; la responsabilità civile emerge dalle prove acquisite nel giudizio di merito.

  • artt. 3, 13, 25, 27 Cost.

    Principi costituzionali richiamati dalla Corte (tramite giurisprudenza delle Sezioni Unite) per giustificare l'intervento d'ufficio del giudice di legittimità nella rilevazione della illegittimità della pena, a tutela della legalità della pena e della libertà personale.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione dei fatti o delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle fonti probatorie sono inammissibili se non fondati su vizi di motivazione rilevabili in diritto.
  • Questioni rilevabili solo in relazione alla determinazione della pena o a cause di non punibilità devono essere devolute al giudice d'appello: non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio l'illegalità della pena (anche in presenza di ricorso inammissibile) quando la sanzione applicata sia contraria al sistema normativo, per tutela dei principi costituzionali relativi alla legalità e alla libertà personale.
  • Se la riqualificazione del fatto o la mancata ricognizione di un'aggravante determina la riconducibilità del reato alle materie di competenza del giudice di pace, va applicato il trattamento sanzionatorio più lieve previsto per tali reati, con possibili effetti sulla prescrizione.
  • L'illegalità della pena può comportare l'estinzione dei reati per prescrizione; pertanto il conteggio dei termini di prescrizione va sempre verificato, tenendo conto delle sospensioni processuali applicabili.
  • L'estinzione del reato ai soli effetti penali non incide automaticamente sulle pretese civili: le condanne civili fondate sulle prove ammesse nel giudizio penale possono rimanere in piedi.
  • È fondamentale porre tempestivamente (in appello) questioni rilevanti quali cause di non punibilità o errori nella determinazione della competenza/pena, perché soluzioni introdotte solo in cassazione saranno, in genere, inammissibili.

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