Cassazione Penale, Sentenza n. 47556/2024 del 30/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per diffamazione aggravata a mezzo stampa per un articolo intitolato "Pulizia del Comune, appalto ai casertani" che riportava, nell'occhiello, l'affermazione che la società La Splendor fosse "finita già nel mirino dell'Antimafia nell'ambito dell'operazione Sarastra", lesiva dell'onore e della reputazione di Giuseppe Palmieri in quanto legale rappresentante della società. In appello in rito abbreviato e poi in Cassazione i ricorrenti hanno contestato: 1) mancata e viziata valutazione del contenuto complessivo dell'articolo, invocando la scriminante del diritto di cronaca (anche putativa) e sostenendo di non essere autori del titolo/occhiello; 2) mancata rinnovazione dell'istruttoria richiesta ex art. 627 c.p.p. richieste di prove decisive per verificare se la Splendor fosse effettivamente coinvolta nelle indagini antimafia; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis c.p., delle circostanze attenuanti e censura sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato la pronuncia di condanna emessa in appello nel giudizio di rinvio: multa di euro 10.000 per Gramazio e di euro 8.000 per Manzi. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha ritenuto corretta la valutazione complessiva dell'articolo e la rilevanza dell'occhiello rispetto al capo di imputazione; ha escluso l'obbligo di rinnovare l'istruttoria poiché le richieste difensive erano generiche e non indicavano prove specifiche indispensabili per la decisione, e perché risultava già dagli atti della DDA che Palmieri e la società non erano stati oggetto di indagini nell'ambito dell'operazione Sarastra; ha ritenuto inapplicabile l'art. 131-bis perché la condotta era di gravità indiscutibile e non è stata dimostrata la veridicità o la diligenza richiesta per escludere la punibilità; ha altresì ritenuto infondate le richieste di attenuanti generiche e ha confermato la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Nel giudizio di rinvio la richiesta di rinnovazione istruttoria è ammessa solo se le prove richieste sono rilevanti per la decisione e specificamente indispensabili rispetto al devolutum rescissorio; non è sufficiente una richiesta generica
Limiti all'assunzione delle prove in appello; nel rito abbreviato la rinnovazione è possibile solo se assolutamente necessaria e idonea a incidere sulla valutazione complessiva degli elementi acquisiti
Causa di non punibilità per notizia vera o esercizio del diritto di cronaca; qui non applicata perché non è stata dimostrata la veridicità o la diligenza nella verifica, e la condotta è stata ritenuta gravemente diffamatoria
Valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la loro concessione può essere negata se manca resipiscenza o contributo alla ricostruzione dei fatti
In caso di rigetto del ricorso in Cassazione i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento
Massime di principio
- La valutazione della diffamazione a mezzo stampa va fatta sul contenuto complessivo dell'articolo, ma il titolo e l'occhiello possono avere rilevanza decisiva quando rientrano nel capo di imputazione
- Nel giudizio di rinvio la richiesta di integrazione probatoria deve indicare precisamente le prove necessarie e spiegare l'indispensabilità ai fini della decisione; richieste generiche possono essere respinte
- Nel rito abbreviato l'ammissibilità della rinnovazione istruttoria è ulteriormente compressa: il giudice può integrare d'ufficio solo se assolutamente necessario (art. 603 c.p.p.)
- Per invocare la scriminante del diritto di cronaca o la non punibilità ex art. 131-bis è necessario dimostrare la verità della notizia o, in alternativa, la diligenza nella verifica e la rilevanza sociale dell'informazione; l'asserita provenienza dell'affermazione da un terzo (es. politico) non esclude automaticamente la responsabilità dell'autore o del direttore se il testo non lo esplicita
- Il direttore responsabile può essere ritenuto responsabile anche per elementi del giornale (titolo/occhiello) se il contenuto complessivo riprende e dà rilievo a quelle affermazioni
- La mancata concessione di attenuanti può essere motivata dalle caratteristiche di gravità della condotta e dalla mancanza di collaboratività o ravvedimento da parte dell'imputato
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