Cassazione Penale, Sentenza n. 41985/2022 del 07/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per estorsione (art. 629 c.p.) confermata dalla Corte di Appello. Tramontana ha contestato la mancata prova della sua partecipazione consapevole al reato e la mancanza di motivazione sul concorso di persone, sostenendo di essere intervenuta solo come mero esecutore su richiesta del Panzica e senza conoscere la causale. Ha inoltre dedotto il travisamento della prova dichiarativa. Panzica ha dedotto il travisamento della prova in ordine al diritto della vittima a trattenere le somme (sostenendo che i conteggi retributivi dimostravano che la dipendente aveva percepito il dovuto), ha eccepito che la condotta fosse mera tentativa (perché l'unico consapevole sarebbe stato l'estorsore e non l'intermediaria) e ha censurato il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e la quantificazione della pena (contestando anche un presunto aumento per continuazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché incentrati su questioni di fatto e sulla valutazione delle prove, profili non sindacabili in sede di legittimità salvo i casi di manifesta illogicità o doppia conforme eclatante. Il giudice di legittimità ha ritenuto che i giudici di merito avessero esaminato e valutato gli elementi probatori in modo coerente: il ruolo di rilievo della Tramontana nelle società del Panzica, l'arresto in flagranza dopo la ricezione della somma in contanti con accorgimenti per il riserbo, e le dichiarazioni concordanti di altre dipendenti giustificano l'accertamento della partecipazione e dell'intermediazione consapevole. È stata confermata la consumazione del reato (non tentativa) atteso che il denaro estorto è stato consegnato all'intermediario consapevole; il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. è stato ritenuto corretto per la gravità delle minacce e degli effetti dannosi; la pena è stata ritenuta proporzionata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La condotta è ritenuta estorsiva anche quando la somma è consegnata a un intermediario incaricato dall'estorsore, purché quest'ultimo o l'intermediario siano consapevoli della finalità estorsiva; la consegna del denaro integra il reato e esclude il tentativo
art. 43, comma primo c.p.; art. 110 c.p. (concorso di persone)
Per configurare il concorso è necessaria la rappresentazione e la volizione del fatto tipico: la valutazione della prova su tale profilo è rimessa ai giudici del merito salvo i limiti del sindacato di legittimità
Il tentativo è escluso se il bene è stato effettivamente consegnato all'autore o a persona da lui incaricata e consapevole; l'intervento delle forze di polizia non impedisce la consumazione quando la consegna sia avvenuta
art. 62 n. 4 c.p. (attenuante)
L'attenuante può essere negata se dagli elementi emerge una significativa offensività dell'azione e degli effetti dannosi sulla vittima; i giudici di merito hanno ampia discrezionalità nella valutazione
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (vizio di motivazione)
La Cassazione sindaca la motivazione solo per vizi di logicità, esaustività o omessa pronuncia su punti decisivi; non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti
art. 616 c.p.p. (condanna per spese e ammenda in caso di inammissibilità)
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende, salvo esoneri non emersi nel caso
art. 133 c.p. (determinazione della pena)
La Corte ha ritenuto che la determinazione della pena sia stata congrua rispetto ai parametri previsti dall'art. 133, tenendo conto del rito, del comportamento processuale e delle attenuanti generiche riconosciute
art. 442 c.p.p. (sconto per il rito abbreviato)
La quantificazione della pena ha tenuto conto del riconoscimento dello sconto previsto per il giudizio abbreviato, come richiamato in motivazione
Massime di principio
- In sede di Cassazione le censure che riguardano la valutazione della prova e la persuasività delle motivazioni sono in larga parte inammissibili: il giudice di legittimità verifica solo la presenza di vizi logici, l'esame di tutti gli elementi e la risposta alle deduzioni delle parti, non riformula la ricostruzione fattuale
- Quando sia intervenuta una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza d'appello concordi), le motivazioni si integrano e rendono più difficile il sindacato di legittimità sul travisamento della prova
- La consegna del denaro a un intermediario incaricato e consapevole integra la consumazione dell'estorsione; l'intervento immediato delle forze dell'ordine non esclude automaticamente il reato se la somma è già stata materialmente consegnata
- Il ruolo gestionale o di rilievo nell'impresa può essere valutato come indice di consapevolezza e partecipazione alle pratiche illecite se supportato da elementi concreti
- I calcoli retributivi, le incongruenze nelle dichiarazioni e le testimonianze contrarie sono profili valutativi di merito: contestarli in cassazione come mera migliore ricostruzione dei fatti è generalmente privo di successo
- La negazione di attenuanti per effetto della gravità del danno o della pericolosità dell'azione è ammissibile se adeguatamente motivata dai giudici di merito
- I ricorrenti ammessi ma inammissibili per motivi formali o sostanziali possono essere condannati alle spese di giudizio e a sanzioni a favore della Cassa delle Ammende
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