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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21742/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che la decisione di merito si fosse fondata su una valutazione erronea delle dichiarazioni della persona offesa e sull'assenza di un adeguato riscontro probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura solo formalmente prospettata come travisamento della prova, ma in realtà diretta a contestare il merito della valutazione probatoria svolta dai giudici di appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta congrua e lineare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo di specificità e manifestamente infondato, perché non confrontato con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva valorizzato le dichiarazioni attendibili, dettagliate e coerenti della persona offesa e la palese falsità del contratto assicurativo, privo di sottoscrizione e recante errate generalità dell'assicuratore. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Individua il reato oggetto di condanna confermata in appello, qualificato come truffa, rispetto al quale la prova è stata ritenuta emergere dalle dichiarazioni della persona offesa e dalla falsità del contratto assicurativo.

  • art. 591 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando la critica individui un dato probatorio realmente inesistente o falsamente percepito dal giudice, e non quando si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto di un effettivo confronto con le rationes decidendi, la censura è priva di specificità e il ricorso è inammissibile.
  • In tema di truffa, la responsabilità può essere sorretta dalle dichiarazioni della persona offesa se ritenute attendibili, dettagliate e coerenti, specie quando siano corroborate da elementi oggettivi sintomatici della falsità del documento utilizzato per la frode.
  • La mera contestazione dell'assenza di ulteriori riscontri probatori non è sufficiente a scardinare una motivazione di merito che abbia già valorizzato in modo coerente la prova dichiarativa e gli elementi documentali di segno convergente.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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