Cassazione Penale, Ordinanza n. 32412/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.: l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 3, e 530, comma 2, c.p.p. in relazione all'affermazione di responsabilità per i fatti contestati ai capi A) e B); l'erronea applicazione degli artt. 110 e 493-ter c.p. quanto al fatto contestato al capo C), sostenendo in sostanza che la propria condotta integrasse una mera connivenza non punibile; l'erronea applicazione dell'art. 628 c.p. quanto alla qualificazione dei fatti dei capi A) e B); l'erronea applicazione dell'aggravante dell'utilizzo dell'arma; e l'erronea applicazione degli artt. 69 e 133 c.p. quanto al giudizio di comparazione tra circostanze. Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, una persona concorrente aveva chiamato in correità l'imputato, e tale dichiarazione aveva trovato riscontro nelle immagini delle videocamere del Centro Commerciale Azzurro, nell'identificazione del veicolo in uso all'imputato e nel rinvenimento presso la sua abitazione degli indumenti indossati durante uno degli episodi. L'imputato era inoltre ritenuto avere coadiuvato il concorrente negli acquisti effettuati con una carta sottratta alla persona offesa e avere usufruito dei beni acquistati. I fatti dei capi A) e B) erano stati qualificati come rapine, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, che avevano riferito rispettivamente di essere state strattonate per i capelli e minacciate con una pistola. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi reiterassero doglianze già esaminate e respinte in appello e sollecitassero una nuova valutazione del compendio probatorio, della ricostruzione storica dei fatti e della credibilità delle fonti, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto all'aggravante dell'arma, ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di frazionabilità della chiamata in correità, escludendo che l'eventuale inattendibilità di una parte della dichiarazione compromettesse necessariamente le altre parti logicamente e fattualmente autonome.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano meramente rivalutative, non evidenziavano vizi dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata né un effettivo travisamento di specifiche prove, e non si confrontavano criticamente con la motivazione della Corte d'appello. Ha ritenuto congrua e immune da manifesta illogicità la motivazione sulla responsabilità per i capi A) e B), sul concorso nel fatto relativo agli acquisti con la carta sottratta, sulla qualificazione dei fatti come rapina, sull'aggravante dell'arma e sul giudizio di comparazione tra circostanze. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Il ricorso per cassazione per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito già esaminato dal giudice d'appello.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve riguardare un effettivo deficit o una manifesta illogicità dell'apparato argomentativo, non una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.
La chiamata in correità può fondare l'affermazione di responsabilità quando sia valutata unitamente agli elementi di riscontro ritenuti idonei dai giudici di merito.
La regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio è stata ritenuta rispettata dalla motivazione di merito, fondata sulla chiamata in correità e sui plurimi riscontri indicati.
La condotta di chi coadiuva l'autore del reato negli acquisti effettuati con una carta sottratta e usufruisce dei beni acquistati può integrare un contributo partecipativo, e non mera connivenza, secondo la valutazione dei giudici di merito.
La decisione richiama la responsabilità concorsuale per la condotta connessa all'utilizzo della carta sottratta, senza accogliere la qualificazione difensiva della mera connivenza.
La qualificazione come rapina è stata ritenuta corretta in presenza di violenza o minaccia rivolte alle persone offese, secondo le dichiarazioni ritenute credibili dai giudici di merito.
Il giudizio di comparazione tra circostanze di segno contrario rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se privo di motivazione congrua.
È sufficiente una motivazione coerente, anche mediante il riferimento ad alcuni parametri dell'articolo, per giustificare la valutazione delle circostanze e la prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti generiche.
La decisione richiama implicitamente il requisito di una motivazione congrua e immune da vizi logici quale presupposto della tenuta della pronuncia di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito contrapporre alla valutazione probatoria del giudice di merito una diversa lettura, anche se logicamente plausibile, né chiedere una nuova ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti; il ricorso deve individuare un effettivo vizio di motivazione emergente dal provvedimento impugnato o una specifica distorsione del significato di una prova.
- La chiamata in correità può sostenere l'affermazione di responsabilità quando sia accompagnata da plurimi riscontri esterni individualizzanti e la relativa valutazione sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La chiamata in correità è valutabile frazionatamente: l'eventuale inattendibilità di una parte del narrato non si estende alle restanti dichiarazioni quando tra i segmenti dichiarativi non sussista un'interferenza logica o fattuale.
- La partecipazione al reato non è esclusa dalla mera assenza sul luogo dell'azione: la condotta di chi coadiuva l'autore nell'utilizzazione di una carta sottratta e beneficia dei beni acquistati può costituire contributo concorsuale, anziché connivenza non punibile, se concretamente funzionale alla realizzazione del delitto.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze di segno contrario è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando sia motivato in modo congruo, anche mediante il richiamo ad alcuni soltanto dei parametri dell'art. 133 c.p.; non è necessaria un'analitica esposizione di tutti i criteri utilizzati.
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