Cassazione Penale, Ordinanza n. 22873/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 3 dicembre 2024. L'unico motivo deduceva l'erroneità del giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., dunque della valutazione di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti, contestando il trattamento sanzionatorio conseguente. La Corte rileva però che la doglianza era priva di concreta specificità e, comunque, investiva un profilo di merito non sindacabile in cassazione quando il giudizio del giudice di merito sia sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul bilanciamento ex art. 69 c.p. attenesse al trattamento punitivo e alla discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Ha inoltre osservato che nella specie la Corte territoriale aveva motivato in modo ampio la conferma del giudizio di equivalenza, richiamando gli indici di gravità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di comparazione tra circostanze: la valutazione di equivalenza tra opposte circostanze è espressione di discrezionalità di merito e, se sorretta da motivazione non illogica, non è censurabile in cassazione.
Può essere richiamato dal giudice di merito quale parametro di commisurazione della pena; non è necessaria un'analitica esposizione di tutti i criteri di valutazione se la motivazione è comunque congrua.
È il fondamento della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le statuizioni sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti appartengono al giudizio di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- La soluzione di equivalenza tra circostanze può essere ritenuta adeguatamente motivata anche quando il giudice di merito faccia riferimento, in modo non analitico, a uno o più parametri di cui all'art. 133 c.p., purché emerga la ragione della scelta sanzionatoria concreta.
- Una doglianza che si limiti a contestare il trattamento punitivo senza specifica critica della motivazione è inammissibile per difetto di concretezza e specificità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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