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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08981/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un creditore aveva promosso un'esecuzione immobiliare sulla quota indivisa di un bene appartenente al debitore e ad altri comproprietari. Poiché il giudice dell'esecuzione aveva sospeso l'esecuzione disponendo la rimessione delle parti al giudizio di divisione, il creditore aveva introdotto tale giudizio convenendo i comproprietari, gli eredi del dante causa e anche la banca intervenuta nell'esecuzione quale creditrice fondiaria del medesimo debitore. Il tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria; in appello la domanda era stata respinta e il creditore era stato condannato alle spese in favore della banca, quale unico appellato costituito. Il creditore aveva quindi proposto revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la condanna alle spese fosse frutto di una svista percettiva, perché egli non aveva proposto alcuna domanda contro la banca, chiamata solo per integrazione del contraddittorio. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la revocazione, ritenendo che la doglianza investisse un errore di giudizio e non un errore di fatto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente/illogica e travisamento della sentenza revocanda, per avere esteso alla banca il giudizio di soccombenza; 2) violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto che la condanna alle spese in favore della banca fosse fondata sul principio di soccombenza; 3) ulteriore violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. per avere ritenuto insussistente la svista percettiva nonostante l'assenza di una domanda contro la banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una svista percettiva, immediatamente rilevabile dagli atti, non oggetto di discussione e decisiva; nel caso concreto, invece, la contestazione riguardava la valutazione della soccombenza e della vittoria ai fini delle spese, cioè un errore di giudizio non revocabile. Ha inoltre osservato, ad abundantiam, che la banca poteva essere considerata soggetto interessato nel giudizio di divisione endoesecutiva ai sensi dell'art. 181 disp. att. c.p.c., o comunque interventore adesivo, con conseguente legittimazione a ricevere una pronuncia sulle spese. Il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per la difesa personale del ricorrente in cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    indicata come norma di deduzione dei vizi processuali e della nullità della sentenza

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente o mancante

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro sulla necessità di motivazione

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    la revocazione per errore di fatto richiede una svista percettiva, non un errore di giudizio, e non è esperibile su questioni controverse decise dal giudice

  • art. 181 disp. att. c.p.c.

    la nozione di "interessati" nel giudizio di divisione endoesecutiva comprende i creditori partecipanti all'esecuzione, o comunque soggetti legittimati a intervenire nel processo divisorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosce l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. è ammessa solo per un errore di fatto in senso stretto: una svista percettiva che porti il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, senza che il punto sia stato oggetto di discussione.
  • Se la doglianza investe la valutazione del giudice sulla soccombenza, sulla vittoria di parte o sull'applicazione del criterio di causalità nella regolazione delle spese, il vizio è di giudizio e non può essere fatto valere con revocazione.
  • Ai fini della condanna alle spese, la soccombenza va apprezzata secondo il principio di causalità: sopporta le spese chi ha dato causa al processo o al suo protrarsi, anche se la controparte non abbia formulato nei suoi confronti una domanda in senso tecnico.
  • Nel giudizio di divisione endoesecutiva, la nozione di soggetti "interessati" è ampia e può ricomprendere i creditori partecipanti all'esecuzione; in ogni caso, tali soggetti possono assumere la qualità di parti intervenute e quindi essere destinatari della regolazione delle spese.
  • La condanna alle spese nei confronti di un soggetto chiamato in giudizio nell'ambito di un procedimento promosso dal ricorrente non è esclusa dal fatto che l'integrazione del contraddittorio sia stata disposta dal giudice, se la costituzione di quel soggetto è causalmente riconducibile all'iniziativa processuale della parte attrice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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