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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24680/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato: si censura che il Tribunale abbia qualificato il materiale come "rifiuti" omettendo di ricondurlo alla nozione di "sottoprodotto" (sostentendo che dalla deposizione del teste Biondi emergesse destinazione al riutilizzo) e che la Corte abbia impropriamente posto sull'imputato l'onere di provare la destinazione al riutilizzo, determinando un'inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la censura sia in realtà una questione di interpretazione di legge mal articolata e non specifica; sul merito ha confermato che i materiali erano stati correttamente qualificati come rifiuti sulla base di elementi oggettivi (deposito "alla rinfusa", esposto alle intemperie, rilievi fotografici e dichiarazioni di teste) e che il ricorrente non ha fornito la documentazione tecnica necessaria per provare la qualifica di sottoprodotto. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta efficace; il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese del procedimento e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 2, D.Lgs. 152/2006

    Norma penale contestata come base della condanna (reato ambientale per gestione illecita di rifiuti).

  • art. 183, D.Lgs. 152/2006 (definizione di rifiuto)

    "le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi"

    La Corte interpreta la nozione di rifiuto in senso funzionale e ampio: la qualificazione va dedotta da elementi oggettivi relativi alla condotta del detentore e alle modalità di deposito, non dalla mera volontà soggettiva; il concetto di "disfarsi" deve essere inteso alla luce degli obiettivi della normativa comunitaria.

  • Direttiva 2008/98/CE (interpretazione della nozione di "disfarsi" e "rifiuto")

    "il termine \"disfarsi\" e dunque la nozione di \"rifiuto\" ... non possono essere interpretati in modo restrittivo"

    La Corte europea richiede un'interpretazione estensiva della nozione di rifiuto per tutelare salute e ambiente; la presenza di recupero non esclude automaticamente la qualifica di rifiuto e la valutazione deve considerare l'insieme delle circostanze.

  • art. 184-bis, D.Lgs. 152/2006 (sottoprodotti)

    "requisiti: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione... b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato ... c) può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale e non porterà a impatti negativi sull'ambiente o la salute umana"

    La disciplina dei sottoprodotti è derogatoria rispetto alla regola rifiuto/smaltimento: richiede il rispetto concomitante e documentato di tutte le condizioni normative; in mancanza anche di una sola condizione il materiale è rifiuto.

  • giurisprudenza della Cassazione sulla prova (vari precedenti richiamati)

    La Corte di Cassazione ha consolidato l'indirizzo secondo cui chi invoca la qualifica di sottoprodotto deve provare, con idonea documentazione tecnica e non con mera testimonianza, la sussistenza delle condizioni di legge (applicazione del principio di inversione dell'onere della prova in materia di rifiuti e deroghe).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'obbligo del ricorrente di sostenere le spese del procedimento di cassazione dichiarato inammissibile.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in motivazione per escludere la rilevanza della colpa nella determinazione dell'entità dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La nozione di "rifiuto" va valutata funzionalmente e in modo oggettivo: contano le modalità di detenzione e deposito (es. abbandono, eterogeneità, esposizione alle intemperie) più della sola volontà del detentore.
  • La qualificazione di "sottoprodotto" è un'eccezione rigorosa: tutti i requisiti dell'art. 184-bis devono essere dimostrati con documentazione tecnica credibile; la sola testimonianza non basta.
  • Chi invoca una deroga al regime dei rifiuti (es. qualificazione come sottoprodotto) sopporta l'onere probatorio e deve fornire prove specifiche e tecniche; in assenza la caratterizzazione di rifiuto è confermata.
  • La Corte di Cassazione esamina la specificità delle censure sulla motivazione: censure generiche o che ripropongono questioni già pacificate dalla giurisprudenza sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • In casi di deposito 'alla rinfusa' e materiale esposto agli agenti atmosferici i giudici tendono a qualificare il materiale come rifiuto se mancano elementi oggettivi di recupero immediato e sicuro.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è necessario raccogliere prove tecniche preventive: schede di processo, certificazioni di destinazione, piani di utilizzo, analisi chimico-fisiche, documentazione di catena di custodia e fotografie datate.

Testo integrale

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