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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15570/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di cessioni di stupefacenti, deducendo tre censure: 1) vizio di motivazione per asserita illogicità e insufficienza sulla prova della qualità, quantità e natura della sostanza stupefacente; 2) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; 3) violazione di legge per l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena. Nel testo si richiama anche, come profilo argomentativo, la dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p. in tema di valutazione della prova. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi fossero in sostanza ripetitivi di doglianze già disattese nel merito e finalizzati a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la motivazione della Corte d'appello era logica, congrua e corretta in diritto, avendo valorizzato intercettazioni, escussione dei soggetti che avevano parlato con l'imputato e dichiarazioni convergenti degli acquirenti, ritenute credibili e sufficienti a provare le cessioni di cocaina anche in assenza di sequestro della droga. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, giustificato dall'assenza di elementi favorevoli e dalla protrazione dell'attività illecita per un significativo periodo, nonché sul diniego della sospensione condizionale, fondato sulla prognosi negativa desunta dalla pluralità degli episodi di spaccio. Poiché l'inammissibilità deriva da manifesta infondatezza, la Corte ha escluso la possibilità di rilevare d'ufficio l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La dedotta violazione delle regole di valutazione della prova non può essere utilizzata per trasformare in vizio di violazione di legge un motivo che, in realtà, mira a censurare la motivazione e la ricostruzione del fatto.

  • art. 125 c.p.p.

    È richiamato nel ragionamento sulle censure motivazionali, ma non consente di superare i limiti propri dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È evocato come parametro della motivazione della sentenza, ma la sua violazione non può essere dedotta per contestare in cassazione la mera valutazione del materiale probatorio sotto forma di error in procedendo.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Può riguardare violazioni di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ma non può essere usato per eludere i limiti del motivo di cui alla lett. e) in materia di vizio di motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Resta il solo veicolo per dedurre i vizi motivazionali, che devono emergere dal testo del provvedimento impugnato o da atti specificamente indicati nei motivi.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ribadisce che, quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non può procedersi alla declaratoria di cause di non punibilità sopravvenute, come la prescrizione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato per la valutazione prognostica in tema di sospensione condizionale della pena; il giudice può selezionare gli elementi ritenuti prevalenti, senza dover esaminare analiticamente tutti i parametri.

  • art. 164 c.p.

    Regola la concessione della sospensione condizionale della pena, subordinata a una prognosi favorevole sul futuro comportamento del condannato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito attraverso censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa lettura degli elementi probatori.
  • Il motivo ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. non può essere utilizzato per aggirare i limiti del vizio di motivazione di cui alla lett. e) e per censurare l'omessa o erronea valutazione della prova.
  • La prova della cessione di stupefacenti può essere desunta da un compendio indiziario convergente, comprensivo di intercettazioni e dichiarazioni di persone escusse, anche in mancanza del sequestro della sostanza, purché la motivazione del giudice di merito sia logica e coerente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiami elementi decisivi, come la persistenza dell'attività illecita e l'assenza di specifici elementi favorevoli, non essendo necessaria una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva.
  • La sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base di una prognosi sfavorevole desunta dalla gravità e pluralità degli episodi e dalla capacità a delinquere, senza obbligo di esaminare tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude la declaratoria d'ufficio di cause di non punibilità sopravvenute, come la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneElemento soggettivo
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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