Cassazione Penale, Ordinanza n. 37022/2026 del 22/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, condannato in primo grado per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, ha impugnato l’ordinanza del 16 gennaio 2026 della Corte d’appello di Perugia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. Con un unico motivo ha dedotto violazione degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591 c.p.p. e vizio di motivazione, contestando la valutazione di aspecificità dell’appello. In appello aveva invocato la propria situazione di disagio e sostenuto che i precedenti penali non ostassero alla sospensione condizionale della pena, senza però confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza di primo grado, che aveva negato le attenuanti generiche e la sospensione condizionale valorizzando i numerosi precedenti e l’assenza di manifestazioni di resipiscenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l’unico motivo. Ha confermato che l’appello era privo della necessaria specificità, perché formulava deduzioni assertive senza censurare puntualmente le motivazioni della decisione di primo grado. Ha inoltre rilevato che i precedenti risultavano concretamente ostativi alla sospensione condizionale. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in ragione della colpa ravvisata nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
Tarek Ben Moustafa ricorre avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Perugia ne dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625, nn. 2 e 7, 707, cod. pen.
La norma è richiamata per identificare la fattispecie di tentativo oggetto della condanna di primo grado.
Tarek Ben Moustafa ricorre avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Perugia ne dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625, nn. 2 e 7, 707, cod. pen.
La disposizione è richiamata come norma incriminatrice del furto contestato, in forma tentata e aggravata.
Tarek Ben Moustafa ricorre avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Perugia ne dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625, nn. 2 e 7, 707, cod. pen.
Le disposizioni sono indicate quali circostanze aggravanti riferite al furto tentato.
Tarek Ben Moustafa ricorre avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Perugia ne dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625, nn. 2 e 7, 707, cod. pen.
La disposizione è richiamata per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli contestato all’imputato.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
l'unico motivo di ricorso - che deduce la violazione degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, cod. proc. pen. e il vizio della motivazione - è manifestamente infondato, in quanto correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto l'atto di appello privo della prescritta specificità, dato che esso non muoveva puntuali censure alla decisione di primo grado
L’impugnazione deve contenere motivi specifici, che si confrontino puntualmente con le ragioni della decisione impugnata; deduzioni meramente assertive non soddisfano tale requisito.
l'unico motivo di ricorso - che deduce la violazione degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, cod. proc. pen. e il vizio della motivazione - è manifestamente infondato, in quanto correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto l'atto di appello privo della prescritta specificità, dato che esso non muoveva puntuali censure alla decisione di primo grado
La carenza di specificità dei motivi d’appello giustifica la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e, quando sussiste colpa nella proposizione dell’impugnazione inammissibile, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di appello deve individuare e contestare puntualmente le ragioni della decisione impugnata; la riproposizione assertiva di circostanze personali o di una richiesta conclusiva, senza confronto con la motivazione di primo grado, rende l’impugnazione aspecifica e inammissibile.
- La richiesta di sospensione condizionale della pena deve confrontarsi con le ragioni per cui il beneficio è stato negato; la presenza di precedenti ostativi, se valorizzata dalla decisione impugnata e non specificamente confutata, non può essere superata da una contestazione meramente assertiva.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l’impugnazione sia stata proposta con colpa.
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