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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19371/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione che irrogava sanzioni amministrative per irregolarità nell’assunzione e nell’impiego di un lavoratore, contestate in relazione alla posizione di un soggetto indicato nel provvedimento come legale rappresentante della società datrice di lavoro. Il destinatario dell’ingiunzione proponeva opposizione sostenendo, in sintesi, che il provvedimento fosse stato emesso erroneamente nei confronti di un soggetto non correttamente individuato, poiché la società era stata già dichiarata fallita, e che comunque il credito sanzionatorio avrebbe dovuto essere fatto valere nelle forme concorsuali mediante insinuazione al passivo. In cassazione articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. per erronea lettura del contenuto dell’ordinanza-ingiunzione, che a suo dire avrebbe imputato la violazione alla sola qualità di legale rappresentante; 2) violazione dell’art. 6 L. 689/1981, assumendo che la norma non fosse correttamente richiamata rispetto alla posizione del soggetto indicato nell’atto; 3) violazione dell’art. 120 R.D. 267/1942, sostenendo che, essendo la società fallita, la pretesa sanzionatoria avrebbe dovuto essere azionata nel passivo fallimentare e non mediante ordinanza-ingiunzione, e che la decisione d’appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la pretesa nei confronti del fallito tornato in bonis.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura mirava a una diversa lettura dell’ordinanza amministrativa, attività riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi logici della motivazione, non riscontrati nel caso. Ha giudicato infondato il secondo motivo, osservando che l’art. 6 L. 689/1981 consente di imputare la violazione anche alla persona fisica che, quale rappresentante di una persona giuridica, abbia commesso l’illecito nell’esercizio delle funzioni. Ha infine respinto il terzo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente distinto tra fallimento della società e posizione personale del trasgressore: l’ordinanza-ingiunzione era stata emessa nei confronti della persona fisica responsabile, non della società fallita, sicché non era necessario ricorrere all’insinuazione al passivo fallimentare. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    vizio di motivazione in relazione all’esame di un fatto decisivo della controversia

    Il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del contenuto dell’atto amministrativo o dei fatti, ma solo nel controllo della correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge è stata esclusa perché il richiamo normativo operato dalla Corte d’appello era coerente con la qualificazione del trasgressore come persona fisica rappresentante della società.

  • art. 6 L. 689/1981

    La responsabilità amministrativa può riguardare anche il rappresentante di una persona giuridica che abbia commesso la violazione nell’esercizio delle proprie funzioni; in tal caso l’ingiunzione può essere validamente emessa nei suoi confronti come persona fisica trasgressore.

  • art. 120 R.D. 267/1942

    La regola concorsuale relativa ai crediti verso l’imprenditore fallito non osta all’adozione dell’ordinanza-ingiunzione quando il destinatario non è la società fallita, ma la persona fisica che ha commesso la violazione.

  • art. 18 L. 689/1981

    È richiamata come base del procedimento sanzionatorio amministrativo, ma la sua applicazione resta distinta dalle regole concorsuali quando il destinatario dell’atto è la persona fisica responsabile e non il fallito in proprio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • L’interpretazione dell’atto amministrativo compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se sorretta da argomentazione logica e conforme ai canoni ermeneutici; non è consentito proporre una mera lettura alternativa del testo dell’atto.
  • In materia di sanzioni amministrative, la responsabilità può essere validamente imputata alla persona fisica che abbia agito quale rappresentante della persona giuridica, quando l’atto sanzionatorio individui il trasgressore in tale qualità.
  • Il fallimento della società non impedisce l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione nei confronti della persona fisica autrice dell’illecito, perché la regola concorsuale opera per i crediti verso il soggetto fallito, non per la sanzione irrogata al distinto responsabile personale.
  • Quando il giudice di merito accerta che il provvedimento sanzionatorio è rivolto alla persona fisica trasgressore e non alla società fallita, non è necessario il ricorso all’insinuazione al passivo per la tutela del credito sanzionatorio.
  • La censura di vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una revisione del contenuto letterale o della portata decisoria dell’atto amministrativo, ma solo per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileLavoroFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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