Cassazione Civile, Sentenza n. 14606/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) per l'anno 2010. La ricorrente deduceva che l'espressione "benzina per autotrazione" dovesse essere intesa come riferita alla trazione tramite autoveicoli (escludendo quindi carburanti destinati a natanti), e richiamava la normativa europea e nazionale che prevede esenzioni/distinzioni per prodotti energetici destinati alla navigazione; inoltre contestava la legittimità dell'accertamento sostenendo che il potere di accertamento spettasse agli uffici tecnici di finanza e non alla Regione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione della disciplina eurounitaria), assorbito il secondo motivo e cassato la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale. La Corte ha ritenuto che l'IRBA fosse incompatibile con l'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE perché non persegue una "finalità specifica" distinta da una mera finalità di bilancio, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare C-255/20). Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito a favore della ricorrente. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti. Si è inoltre richiamato che, per il futuro, l'imposta è stata abrogata (a livello nazionale e regionale) ma restano salve le obbligazioni tributarie già sorte nel periodo di vigenza del tributo.
Norme richiamate
Direttiva 2008/118/CE del Consiglio (16 dicembre 2008), art. 1, paragrafo 2
Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.
La Corte ha interpretato la disposizione restrittivamente: gli Stati membri possono introdurre imposte indirette aggiuntive sui prodotti soggetti ad accisa solo se perseguono una finalità specifica (non meramente di bilancio) e sono conformi alle norme UE sulle accise; in mancanza di tale finalità l'imposta è incompatibile con il diritto dell'Unione e va disapplicata.
Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17
Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro.
Materia normativa nazionale di delega che ha consentito alle regioni di istituire l'IRBA; tuttavia la facoltà normativa non esonera dalla verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione e dalla necessità di individuare una finalità specifica.
Legge regionale Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3
istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2004, dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17.
Norma regionale che ha introdotto l'IRBA in Campania sulla base della delega nazionale; priva di una predeterminata finalità specifica tale da soddisfare i requisiti della direttiva UE.
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 628
L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ... sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.
Abroga a livello nazionale le disposizioni di riferimento per l'istituzione dell'IRBA; tuttavia mantiene efficaci le obbligazioni tributarie già nate nei periodi antecedenti l'abrogazione.
Legge regionale Campania 29 giugno 2021, n. 5, art. 54
A decorrere dal periodo d'imposta 2021 è soppressa l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.
Abrogazione regionale dell'IRBA a decorrere dal 2021; conferma che i debiti tributari sorti in passato restano validi.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia: causa C-255/20 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 9 novembre 2021)
Principale pronuncia richiamata: la Corte ha ritenuto che una imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione non può essere considerata come avente "finalità specifica" quando il suo gettito è destinato genericamente al bilancio degli enti territoriali; in tal caso la normativa è incompatibile con l'art. 1(2) della direttiva 2008/118/CE.
Principio Simmenthal (CGUE, causa 106/77)
Principio secondo cui il giudice nazionale deve disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto dell'Unione senza attendere interventi legislativi, con efficacia diretta delle disposizioni comunitarie vincolanti.
Massime di principio
- Se un tributo regionale grava su prodotti già soggetti ad accisa occorre verificare la conformità alla direttiva 2008/118/CE: l'imposta aggiuntiva è lecita solo se persegue una "finalità specifica" non riconducibile a mera copertura di gettito generale.
- La "finalità specifica" richiede un nesso diretto tra l'uso del gettito e l'obiettivo invocato; la semplice destinazione al bilancio dell'ente territoriale non è di per sé sufficiente.
- Il giudice nazionale deve valutare d'ufficio la compatibilità del diritto interno con il diritto dell'Unione e può disapplicare norme nazionali o regionali contrastanti anche se le parti non hanno sollevato la questione.
- L'abrogazione della norma che ha istituito il tributo opera per il futuro: le obbligazioni tributarie già sorte restano efficaci e possono continuare a essere impugnate con le regole ordinarie.
- In contenziosi simili, argomentazioni di interpretazione letterale (es. "autotrazione" come limitata agli autoveicoli) possono essere rilevanti, ma perdono efficacia se la norma è complessivamente incompatibile con il diritto dell'Unione: la verifica di compatibilità prevale.
- Questioni procedurali relative alla competenza per l'accertamento (es. uffici di finanza vs. Regione) possono essere assorbite se il giudice risolve la causa per questioni di compatibilità europea; tuttavia è opportuno verificarle separatamente quando il profilo europeo non assorbe il caso.
- Per introdurre un imposta regionale su prodotti sottoposti ad accisa è necessario non solo il titolo normativo nazionale/regionale ma anche la dimostrazione che l'imposta rispetti i requisiti UE (finalità specifica e conformità alle norme sulle accise in materia di base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo).
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