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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14584/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Cooperativa impugnava clausole del contratto di conto corrente (sottoscritto nel 1981) ritenute nulle: la clausola che collegava il tasso agli "usi di piazza", la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la previsione di commissioni di massimo scoperto; chiedeva la restituzione degli importi indebitamente percepiti (domanda quantificata in € 60.080,91). In primo grado il Tribunale accolse parzialmente la domanda e condannò la banca a restituire € 39.410,05. La Cooperativa propose appello; la Corte d'Appello di Salerno respinse l'appello. In Cassazione la ricorrente deduceva vizio di motivazione (art.132 c.p.c., art.111 Cost.), omissione di motivazione rispetto alle conclusioni del CTU, violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova (art.2697 c.c. e connessi), mancato esame del contratto e della documentazione contabile e contestava l'assenza di riconoscimento di un eventuale fido di fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione della Cooperativa, ritenendolo inammissibile e/o infondato. Ha confermato la valutazione di merito che aveva fatto ricorso ai soli periodi per i quali risultava documentazione completa, ha ritenuto che le censure non fossero autosufficienti per consentire il controllo di legittimità e che la scelta tra le soluzioni prospettate dal CTU rientrasse nella valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Ha inoltre confermato l'assenza di prove idonee circa l'esistenza di un fido di fatto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità (liquidate in € 5.000 per onorari e € 200 per esborsi) e informata della possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamata dalla ricorrente per denunciare carenze di motivazione. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile o infondata: l'asserita mancanza di motivazione non era adeguatamente esposta in ricorso e mancava l'autosufficienza necessaria per il controllo di legittimità.

  • art. 111 Cost., comma 6

    Invocata in relazione al diritto alla motivazione delle decisioni. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse sufficiente o che la censura non consentisse l'intervento della Cassazione per il principio di autosufficienza.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3, 4, 5)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità: non sono sindacabili in cassazione le valutazioni di merito, salvo i vizî espressamente contemplati; inoltre ha richiamato la necessità che i motivi siano formulati con autosufficienza per permettere il controllo.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova. La Corte ha richiamato che la parte che denuncia carenze probatorie deve indicare e documentare con precisione il vizio: la ricorrente non ha fornito elementi chiari per sindacare la valutazione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Discrezionalità del giudice nella valutazione della prova. La Corte ha ritenuto che la scelta della Corte territoriale sul valore probatorio degli elementi e sulla soluzione tra le opzioni del CTU rientri nella valutazione di merito non rimproverabile in cassazione.

  • art. 2033 c.c.

    Citato dalla ricorrente tra le norme ritenute mal applicate; la Corte non ha ritenuto provata la violazione o non ha ritenuto la censura formulata in modo da consentire l'intervento di legittimità.

  • art. 1842 c.c.

    Richiamata in relazione ai profili probatori e alla qualificazione dei rapporti: la Corte non ha rilevato profili tali da ritenere errata la valutazione di merito circa l'esistenza del fido di fatto.

  • art. 117, comma 2, T.U.B.

    Norma del Testo Unico Bancario richiamata dalla ricorrente: la Corte ha ritenuto che non risultassero violazioni tali da incidere sulla decisione di merito o che le censure non fossero adeguatamente comprovate.

  • d.P.R. 30.5.2002, n.115, art.13

    Normativa sul contributo unificato: la Corte dà atto che possono sussistere i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo da parte della ricorrente.

  • Clausola contrattuale contestata

    «… gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura».

    Clausola pattizia impugnata come indeterminata o vessatoria; il giudice di merito e poi la Corte hanno affrontato la questione sulla base della prova documentale disponibile, ritenendo insufficiente la prova per dichiarare la nullità o per quantificare l'indebito oltre quanto accertato in primo grado.

  • Cass. n. 23834/2019 (giurisprudenza richiamata)

    Principio richiamato in tema di ricorso per cassazione: l'esame diretto degli atti di merito da parte della Corte presuppone l'ammissibilità del motivo e l'autosufficienza del ricorso; senza adeguata specificazione la Cassazione non può svolgere indagini sostitutive.

Massime di principio

  • In cassazione le doglianze devono essere formulate con principio di autosufficienza: il ricorso deve indicare con precisione gli atti e le pagine che provano il vizio, altrimenti è inammissibile.
  • La mera censura della 'mancanza di motivazione' è inefficace se non si dimostra concretamente e specificamente in che punti la motivazione sia contraddittoria o assente.
  • Le valutazioni del giudice di merito (in particolare la scelta tra diverse soluzioni prospettate dal CTU) sono sindacabili in cassazione solo se emergono vizi di diritto o violazioni procedurali espressamente previste; le valutazioni probatorie non sono generalmente rivedibili.
  • Chi impugna calcoli bancari deve documentare puntualmente i periodi e gli estratti conto contestati; l'assenza di documenti per certi periodi limita la possibilità di ottenere una pronuncia favorevole.
  • L'esistenza di un 'fido di fatto' richiede prove concrete del comportamento della banca (consensi ripetuti, ecc.); non è sufficiente affermarlo senza elementi probatori che lo dimostrino.
  • Quando si contesta la disapplicazione o il fraintendimento di una consulenza tecnica d'ufficio, occorre spiegare specificamente in che modo il giudice ha travisato o omesso le risultanze tecniche, non limitandosi ad affermazioni generiche.
  • Le questioni relative agli obblighi informativi e alle clausole contrattuali bancarie dipendono molto dalla documentazione disponibile: conservare e portare in giudizio estratti conto, scalari e riepiloghi è essenziale per ottenere accertamenti ampi.

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