Cassazione Civile, Sentenza n. 14569/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa all'esecuzione in danno dell'ATI aggiudicataria (Calabrese Engineering spa e Veronico) disposta con delibera n.106/93 dall'A.M.I.U.: contestazione della legittimità della deliberazione, richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante e risarcimento per i danni derivanti dalla sospensione/ritardo dei lavori dovuti alla mancata disponibilità dei suoli e a difformità tra progetto e stato di fatto. In primo grado l'ATI ottenne la declaratoria di illegittimità della delibera e la condanna dell'A.M.I.U.; la sentenza arbitrale era stata annullata per vizio relativo alla composizione del collegio arbitrale; in appello fu ridotta la somma liquidata ma confermata la risoluzione e il risarcimento parziale. L'A.M.I.U. propose ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, carenza di legittimazione processuale dopo il fallimento della mandataria, violazione del contraddittorio per la mancata costituzione di una mandante, inaccurata valutazione degli inadempimenti dell'ATI e censure sulla liquidazione e decorrenza degli interessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'A.M.I.U. confermando i principi affermati dalla Corte d'appello: a seguito del fallimento della mandataria (capogruppo) dell'ATI il mandato si scioglie e le mandanti/curatela possono agire direttamente per la rispettiva quota; non sussisteva litisconsorzio necessario né violazione del contraddittorio per la mancata costituzione dell'altra mandante; la sospensione dei lavori era illegittima essendo derivata dall'inadempimento dell'appaltante (A.M.I.U.) nella predisposizione degli atti di acquisizione/occupazione dei suoli e pertanto l'appaltatore poteva ottenere la risoluzione e il risarcimento danni; nella fattispecie sono stati riconosciuti danni per i maggiori oneri (sospensione di 198 giorni) comprensivi di spese generali e utili non conseguiti; la domanda arbitrale poteva costituire costituzione in mora ai fini degli interessi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la parte ricorrente condannata alle spese di giudizio nei confronti degli eredi Veronico (nulla per la curatela in ragione della rinuncia/ transazione).
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 406/1991
Prevede la disciplina delle ATI e il ruolo della mandataria; la Corte afferma che il fallimento della mandataria provoca lo scioglimento del mandato, consentendo alle mandanti o alla curatela di agire direttamente per la loro quota.
art. 78 legge fallimentare (art. 78 I.f.)
Lo scioglimento del mandato per fallimento della mandataria ha effetti sul rapporto di rappresentanza; la curatela può riscuotere i crediti relativi alla quota di lavori di competenza della fallita.
art. 30 capitolato speciale d'appalto
"qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente capitolato"
La norma regola sospensioni legittime per difficoltà di occupazione suoli: ma si applica solo se la sospensione è legittima ab origine. Se la sospensione deriva da inadempimento della stazione appaltante (mancata acquisizione dei suoli) essa è illegittima e dà diritto al risarcimento, non a mera proroga.
art. 30 d.P.R. n. 1063/1962
Norma parallela sul regime delle sospensioni nei lavori pubblici; si applica alle sospensioni legittime e prevede limiti alla compensazione ove la sospensione sia dovuta a ragioni oggettive e imprevedibili.
Consente la risoluzione del contratto per inadempimento. La Corte precisa che, nei rapporti a prestazioni corrispettive, la risoluzione è attribuita alla parte il cui comportamento prevalente ha alterato il nesso di interdipendenza; qui l'inadempimento prevalente era dell'appaltante.
Regola il diritto di rifiutare l'adempimento in presenza di inadempimento della controparte; la valutazione della legittimità del rifiuto è unitaria e rimessa al giudice di merito.
La gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione è questione di fatto devoluta al giudice del merito.
La Corte conferma che atti come una domanda arbitrale, se idonei, possono costituire costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Richiama il dovere di cooperazione e diligenza: la stazione appaltante deve porre in essere le attività necessarie per consentire l'adempimento dell'appaltatore (es. acquisizione suoli).
d.m. 29 maggio 1895 n. 257
Riferimento storico-normativo che supporta il principio secondo cui, in caso di sospensione illegittima dei lavori, sono dovute spese generali e utili non conseguiti a titolo risarcitorio.
artt. 342, 343 I. n. 2248/1865; artt. 34 e 37 I. regione Puglia n. 27/85
Norme richiamate in relazione alla legittimazione delle perizie di variante e alle necessarie autorizzazioni amministrative; la Corte territoriale aveva ritenuto illegittime varianti non autorizzate.
art. 13, comma lquater, d.p.r. n.115/02
Citata nella parte finale della decisione per adempimenti formali; nessun effetto sostanziale sul dispositivo riportato nella sintesi.
Massime di principio
- In caso di ATI (Associazione Temporanea di Imprese) la fallimento della mandataria determina lo scioglimento del mandato; le mandanti o la curatela possono proseguire o iniziare azioni per la rispettiva quota senza che la mancata costituzione di tutte le mandanti configuri automaticamente una violazione del contraddittorio o un litisconsorzio necessario.
- Se la sospensione dei lavori è imputabile a inadempimento della stazione appaltante (es. mancata acquisizione dei suoli/permessi), la sospensione è illegittima e l'appaltatore può chiedere risoluzione del contratto e risarcimento danni (incluse spese generali e utili non conseguiti), non mera proroga.
- Se la sospensione è invece legittima ab origine per cause oggettive/di pubblico interesse, si applicano le regole del capitolato e del DPR 1063/1962 che limitano l'indennizzo a proroghe o, superati i termini, alla sola rifusione dei maggiori oneri e/o facoltà di scioglimento nei limiti stabiliti dalla norma.
- La valutazione della gravità degli inadempimenti reciproci e la decisione sulla risoluzione del contratto sono questioni di fatto riservate al giudice del merito e non sono sindacabili in cassazione se basate su congrua motivazione; la cassazione non riesamina le prove.
- Atto arbitrale o altra richiesta scritta avente contenuto idoneo può costituire costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., con effetti sulla decorrenza degli interessi.
- La previsione contrattuale che esclude compensi per sospensioni deve essere interpretata alla luce della legittimità della sospensione: non può coprire le conseguenze di inadempimenti dell'amministrazione che abbiano reso impossibile l'esecuzione dei lavori.
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