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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14571/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2051 e/o 2043 c.c. per la caduta avvenuta il 29/11/2006 dal tetto di un capannone di proprietà della CE.VAL.CO. mentre eseguiva lavori di impermeabilizzazione. Le questioni principali riguardavano se la società proprietaria fosse responsabile in qualità di custode della cosa (il tetto), se fosse esistito un divieto o avvertenze riguardo al calpestio delle onduline, se i lavori fossero stati svolti in autonomia o sotto direzione/controllo della CE.VAL.CO., e se la condotta del danneggiato dovesse essere qualificata come causa esclusiva (caso fortuito) escludente la responsabilità del custode.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva respinto la domanda di risarcimento. Ha ritenuto che il danno fosse da imputare esclusivamente alla condotta imprudente del lavoratore, la quale era idonea ad avere efficacia causale esclusiva: il lavoratore, artigiano incaricato dei lavori, ha percorso un tratto fragile della copertura gravato dal peso di una bombola di gas, comportamento non prevedibile né prevenibile dal custode e non riconducibile a profili di responsabilità oggettiva della proprietaria. La Corte ha inoltre ritenuto assorbita la domanda di manleva nei confronti dell'assicuratore. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2051 cod. civ.

    La norma configura una responsabilità per i danni cagionati dalla cosa in custodia secondo un criterio obiettivo: il danneggiato deve allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento. Il caso fortuito (anche consistendo nella condotta del danneggiato) può escludere la responsabilità solo se la condotta assume natura di evento imprevedibile ed inevitabile idoneo ad avere efficacia causale esclusiva.

  • art. 2043 cod. civ.

    Norma generale sulla responsabilità extracontrattuale per fatto personale. Le deduzioni di omissioni o violazioni da parte del custode rilevano per la fattispecie dell'art. 2043, salvo che servano a provare lo stato della cosa e il nesso causale richiesto dall'art. 2051.

  • art. 1227 cod. civ.

    Prevede la riduzione del risarcimento nel caso in cui il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a cagionare il danno; applicabile quando la condotta del danneggiato è mera concause e non causa esclusiva.

  • art. 41 cod. pen.

    «Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento/ Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento».

    La norma enuncia la teoria condizionalistica della causalità ma ammette che cause sopravvenute, se da sole sufficienti, possano escludere il nesso causale; la Corte coordina questo principio con la nozione di causalità adeguata per stabilire quando la condotta sopravvenuta interrompe la serie causale.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Regola la motivazione della sentenza; la censura per mancata o contraddittoria motivazione è ammissibile solo in casi estremi (mancanza materiale, contrasto irriducibile, perplessità obiettiva, motivazione apparente). La Corte ha ritenuto la motivazione sufficientemente comprensibile.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui i motivi del ricorrente sono stati esaminati e ritenuti infondati o inammissibili.

Massime di principio

  • La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva: il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e l'evento; il custode può essere esente solo dimostrando il caso fortuito o la causa esclusiva sopravvenuta.
  • La condotta del danneggiato esclude la responsabilità del custode solo se assume efficacia causale esclusiva: deve essere imprevedibile, inevitabile ed autonoma rispetto alla situazione creata dalla cosa (non basta la semplice imprudenza o negligenza).
  • Quando il danno origina dall'interazione tra la cosa e l'agire umano, spesso la condotta del danneggiato è mera concause e rileva solo ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c., salvo che si dimostri la sua esclusiva efficacia causale.
  • La presenza di direttive o di occasionali controlli da parte del proprietario o di suoi preposti non trasferisce automaticamente la responsabilità oggettiva del custode se non emergono elementi che integrino omissioni gestionali idonee a modificare lo stato della cosa o la sua pericolosità nota.
  • In vista di contenziosi simili è fondamentale documentare (a) lo stato della cosa, (b) l'esistenza di divieti/avvertenze e misure di sicurezza, (c) le modalità di consegna dell'immobile al prestatore d'opera, e (d) le eventuali istruzioni o direzioni fornite: ciò incide sulla valutazione della prevedibilità/prevenibilità della condotta del danneggiato.
  • Per il datore di lavoro/committente e per il custode, adottare e registrare misure di sicurezza, istruzioni e segnali di divieto riduce il rischio di essere ritenuti responsabili; per l'operatore, rispettare le cautele tecniche è essenziale per evitare di vedersi riconosciuta la causa esclusiva del danno.

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