Cassazione Civile, Sentenza n. 14597/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Calabria che, nel contenzioso relativo ad avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA sugli anni 2011-2013, aveva riconosciuto parzialmente il diritto del contribuente a scorporare dall'importo corrisposto dalle compagnie assicuratrici l'IVA (22%) e la percentuale dovuta alla Cassa previdenziale degli avvocati. L'Agenzia deduceva, tra altri motivi, che tale domanda di scorporo non era stata proposta nel ricorso introduttivo ma introdotta tardivamente con una memoria, rendendo inammissibile e nullo il relativo accoglimento da parte della CTR; altresì contestava la possibilità di scorporare l'IVA senza fatture e senza prova dell'avvenuto versamento
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che la richiesta di scorporo di IVA e contributi fosse una domanda nuova introdotta tardivamente con memoria e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 546/1992. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione per un nuovo esame. Gli altri motivi del ricorso sono stati assorbiti. Sono state inoltre compensate le spese del presente grado e disposte per il nuovo esame
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24
La Corte interpreta l'art. 24 nel senso che nuovi motivi o domande possono essere ammessi solo se collegati al deposito di documenti non conosciuti dalle altre parti o per ordine della commissione; la richiesta di scorporo introdotta con mera memoria è quindi inammissibile.
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 32 comma 2, 57 commi 1 e 2
Richiamate con riferimento alla nullità della sentenza/procedimento per avere la CTR accolto motivo non introdotto: la Corte utilizza tali disposizioni nel combinato con l'art.24 per valutare il rito e l'ammissibilità delle domande.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Motivo di cassazione invocato per nullità della sentenza/procedimento; la Corte lo applica per annullare la decisione che ha accolto una domanda nuova e tardiva.
d.P.R. n. 633 del 1972, artt. 13, 18, 21
Norme relative all'IVA e al requisito della fatturazione; sono state invocate dall'Agenzia per contestare lo scorporo dell'IVA in assenza di fatture e di versamento, ma la Corte non si è pronunciata sul merito in ragione dell'accoglimento del primo motivo procedurale.
codice civile, art. 2697
Principio del riparto dell'onere della prova invocato dall'Agenzia per sostenere che, in assenza di documentazione probatoria (fatture), il contribuente non poteva ottenere lo scorporo; anche questa questione è stata assorbita dalla decisione di cassazione per vizio procedurale.
TUIR, art. 54
Richiamato con riferimento alla possibilità di detrarre contributi previdenziali: la Corte non ha deciso il merito ma ha rinviato la valutazione al nuovo esame.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 1 lett. d)
Norma riferita agli accertamenti fiscali; invocata dall'Agenzia ma non valutata nel merito dalla Cassazione essendo prevalso il motivo di inammissibilità procedurale.
Costituzione, art. 111
Richiamata in una censura relativa alla motivazione e completezza del procedimento; la Corte non ha invece affrontato la questione sostanziale dato l'accoglimento del primo motivo.
codice di procedura civile, artt. 132 e 274 e 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamati in rapporto alla motivazione e al corretto svolgimento del procedimento; le censure connesse sono state assorbite dalla decisione di cassazione per il vizio procedurale principale.
Massime di principio
- Nel processo tributario le doglianze devono essere specificamente indicate nel ricorso introduttivo; non è ammesso che il giudice accolga questioni sostanziali sollevate per la prima volta in memoria, salvo che derivino dal deposito di documenti nuovi non conosciuti alle parti o da ordine della commissione (art. 24 d.lgs. 546/1992).
- Se un giudice d'appello decide sulla base di una domanda nuova e tardiva non proposta in primo grado, tale decisione è suscettibile di cassazione per vizio procedurale/nullità.
- Sul piano sostanziale, lo scorporo dell'IVA da somme percepite ma non fatturate richiede prova documentale (es. fatture) o elementi che consentano di accertare che l'importo corrisponde a compensi comprensivi di IVA e che l'IVA sia stata assolta; in assenza di tali elementi l'onere della prova grava su chi afferma il diritto alla detrazione/scorporo.
- L'accoglimento di un motivo procedurale principale assorbe le questioni di merito; in tali casi il giudice di legittimità spesso rinvia la causa per nuovo esame eliminando la valutazione delle questioni sostanziali.
- In ipotesi di rinvio disposto dalla Cassazione, la controversia sarà esaminata nuovamente dalla stessa giurisdizione (CTR) ma in diversa composizione, il che può comportare un nuovo esame sia della ammissibilità delle domande sia del merito qualora le domande risultino ammesse.
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