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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17688/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro svolto nell'ambito di un appalto di servizi. In primo grado la lavoratrice aveva ottenuto la condanna solidale della società appaltatrice e del comune al pagamento di differenze retributive e TFR, sul presupposto che avesse lavorato oltre l'orario contrattuale. La corte d'appello, riformando la decisione, ha escluso il diritto alle somme ritenendo che l'orario di lavoro fosse stato oggetto di specifici accordi tra organizzazioni sindacali e impresa, che il subentro nell'appalto non consentisse di mantenere i medesimi livelli occupazionali con il precedente orario, e che la lavoratrice si fosse trattenuta in servizio oltre l'orario concordato senza accettazione datoriale dell'attività eccedente. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 434 c.p.c.; 2) omesso rilievo del giudicato interno parziale e della conseguente preclusione nei confronti del comune, con richiamo agli artt. 324 c.p.c., 1676 e 2909 c.c.; 3) omesso esame dell'estinzione del debito per pagamento eseguito dal comune; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata valorizzazione del verbale ispettivo DTL. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo nei limiti della posizione del comune, inammissibili il terzo e il quarto perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo, cassando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al rapporto processuale tra la lavoratrice e il comune di Ariano Irpino, per intervenuto giudicato interno nei confronti del coobbligato solidale non impugnante. Ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibili il terzo e il quarto, e ha regolato le spese compensandole integralmente nei confronti del comune e ponendo nulla sulle spese verso la società rimasta intimata senza difesa.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta omessa valutazione di una questione processuale non integra di per sé error in procedendo né omessa pronuncia, se non riguarda domande o eccezioni di merito.

  • art. 434 c.p.c.

    L'atto di appello deve individuare chiaramente il quantum appellatum, i capi impugnati e le ragioni di dissenso, senza necessità di formule sacramentali o di pedissequa riproduzione della sentenza.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno si forma sulla parte della sentenza non impugnata; in caso di obbligazione solidale, il giudicato può riguardare soltanto il condebitore che non abbia proposto impugnazione.

  • art. 1676 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dei rapporti connessi all'appalto e delle pretese verso il committente.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato ha efficacia vincolante nei confronti della parte rimasta definitivamente soccombente e non è inciso dalle vicende processuali relative ad altri coobbligati.

  • art. 360, commi 3 e 5, c.p.c.

    Le doglianze non possono risolversi in una rivalutazione del merito; il vizio di motivazione è circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo o al difetto del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti di legge, oppure attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice disattende prove legali o assume come piene prove elementi liberamente valutabili; non se la parte contesta il diverso apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale; mancanza assoluta, apparenza o incomprensibilità integrano vizio denunciabile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione insufficiente in senso costituzionale determina nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non alla revisione dell'accertamento di merito.

  • art. 332 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la mancata impugnazione di un coobbligato non impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia nei suoi confronti, anche se evocato nel giudizio di appello.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su una questione di puro rito non integra, di regola, il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c. se non vi è mancato esame di una domanda o eccezione di merito.
  • Nel processo di appello, l'art. 434 c.p.c. è rispettato quando l'atto consente di individuare con chiarezza i capi della decisione impugnati, i passaggi argomentativi censurati e le ragioni del dissenso.
  • Nelle obbligazioni solidali, la sentenza di condanna contiene tante statuizioni quanti sono i condebitori; la mancata impugnazione da parte di uno di essi determina il giudicato limitatamente alla sua posizione e tale giudicato non è inciso dall'esito delle impugnazioni proposte dagli altri.
  • Le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove: la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove inesistenti, fuori dai limiti legali, o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti o ai casi di motivazione meramente apparente, perplessa o incomprensibile; è inammissibile la censura che miri a sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRetribuzione e TFRObbligazioni solidali
RamiProcesso civileLavoroObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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