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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2596/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tre motivi: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per presunta registrazione su server di "Area s.p.a." invece che sul server della Procura, mancata redazione dei verbali di inizio/fine operazioni e illegittimità delle proroghe adottate dopo la scadenza del termine iniziale; 2) vizio di motivazione sulla riconducibilità al reato di favoreggiamento personale aggravato (contestando che l'attività del ricorrente fosse mero aiuto familiare per spostamenti del cugino privo di patente); 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato che: le intercettazioni erano regolarmente registrate su impianti collocati presso i locali della Procura (anche se forniti in noleggio da Area s.p.a.), per cui non sussiste inutilizzabilità ai sensi dell'art. 268 cod. proc. pen.; i verbali di fine intercettazione che attestano i giorni di inizio e fine sono presenti in atti e la censura non è stata specificamente dimostrata; le doglianze sulle proroghe sono generiche e non dimostrano violazioni; la motivazione di merito che ha ritenuto sussistente il favoreggiamento personale aggravato (art. 378, commi 1 e 2, e art. 416-bis.1 cod. pen.) è esauriente e coerente, mostrando che il ricorrente era a disposizione del Bucceri per trasporto e altre attività che favorivano l'associazione; il mancato riconoscimento delle attenuanti è adeguatamente motivato considerando la gravità, il vantaggio economico e la condivisione dei benefici. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito confermata aveva inflitto la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 268 cod. proc. pen.

    "installati nella procura della Repubblica"

    La norma richiede che le intercettazioni siano effettuate con impianti installati nella Procura; la Corte ha interpretato che è irrilevante che gli impianti siano di proprietà privata se materialmente collocati presso la Procura (sono ammissibili impianti noleggiati e installati nella Procura).

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che non sussistano i vizi che ne determinerebbero l'inutilizzabilità.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato in Cassazione alle doglianze di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); la Corte ha rigettato le censure che in realtà chiedevano una rivalutazione del fatto e delle fonti probatorie.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche: la Corte di merito, valutati gli elementi di gravità e di vantaggio economico, ha ritenuto non sussistenti elementi tali da giustificare l'applicazione delle attenuanti.

  • artt. 378 commi primo e secondo e art. 416-bis.1 cod. pen.

    Norme sostanziali relative al favoreggiamento personale aggravato e all'aggravante ex art. 416-bis.1: la Corte ha ritenuto provata la condotta di favoreggiamento e la rilevanza per l'associazione criminale, giustificando l'aggravante.

  • artt. 581, 591 cod. proc. pen. (riferimento procedurale)

    Richiamati in relazione all'onere di specificità del ricorso e all'impossibilità per la Cassazione di procedere a una ricerca esplorativa negli atti se il ricorrente non indica con precisione gli atti impugnati.

Massime di principio

  • Le intercettazioni sono ammissibili se gli impianti sono materialmente installati nei locali della Procura, anche se forniti in noleggio da soggetti privati: conta il luogo d'uso, non il titolo di proprietà.
  • La dedotta mancanza di verbali di inizio/fine intercettazioni deve essere contestata con precisione nel ricorso e indicazione puntuale degli atti mancanti; non è sufficiente una censura generica.
  • Le impugnazioni sulla legittimità delle proroghe delle intercettazioni richiedono una specifica indicazione delle violazioni (es. interruzione della continuità tra decreto autorizzativo e proroghe); doglianze generiche sono inammissibili.
  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti: si può censurare la motivazione solo per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, non per una diversa lettura probabilistica o alternativa delle prove.
  • L'interpretazione dei contenuti criptici o codificati delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in caso di travisamento incontestabile della prova.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti può essere motivato dalla gravità della condotta, dalla condivisione di vantaggi e dalla caratura criminale del soggetto favorito; l'incensuratezza da sola non obbliga al riconoscimento.

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