Cassazione Civile, Ordinanza n. 10630/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla cessazione di un appalto che aveva visto impiegata la lavoratrice presso una società del settore ferroviario. La lavoratrice ha agito per ottenere l'assunzione presso le società del Gruppo ferroviario, sostenendo che un accordo del 12 luglio 2012 tra Ferrovie dello Stato e organizzazioni sindacali, seguito alla cessazione dell'appalto, imponesse un obbligo di assunzione o comunque dovesse essere interpretato in tal senso. La Corte d'appello aveva però escluso tale obbligo, qualificando l'accordo come meramente programmatico e rilevando anche la mancanza di prova di procedure concorsuali espletate per l'assunzione diretta. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse omesso di considerare, ai fini interpretativi dell'accordo, il comportamento successivo delle società, in particolare la stipulazione di accordi transattivi con altri ex dipendenti finalizzati all'assunzione e il riferimento, in tali atti, alla selezione prioritaria e riservata prevista dall'accordo del luglio 2012, nonché all'avvio di una specifica procedura di selezione da parte di una delle società resistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che mancava la trascrizione e l'indicazione della collocazione negli atti sia dell'accordo del 12 luglio 2012 sia degli accordi transattivi richiamati, con conseguente difetto di specificità. Ha inoltre ribadito che l'interpretazione di un contratto individuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio motivazionale specificamente dedotto. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva comunque esaminato il comportamento successivo delle società, ritenendolo non decisivo perché i richiami all'accordo del 12 luglio 2012 nei transattivi erano soltanto conciliativi e non valevano a dimostrare un'obbligazione diretta e generale di assunzione. Il ricorso è quindi stato respinto in rito; la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
richiamato come canone ermeneutico la cui violazione può essere dedotta in cassazione solo se specificamente indicata e dimostrata
art. 1363 c.c.
richiamato come canone ermeneutico sistematico ai fini dell'interpretazione del contratto
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
individua i vizi dedotti con il ricorso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
la sentenza menziona la sentenza doppia conforme come ostativa alle censure ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 91 c.p.c.
richiamato per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
giustifica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto
artt. 27 e 29 d.lgs. n. 276/2003
menzionati solo come oggetto dei giudizi instaurati dai lavoratori per interposizione illecita di manodopera
Massime di principio
- L'interpretazione di un contratto o accordo individuale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo denunciando in modo specifico la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale effettivo.
- La censura sull'erronea interpretazione di un accordo è inammissibile se il ricorrente non trascrive i documenti rilevanti e non ne indica con precisione la collocazione negli atti, poiché il controllo di legittimità non può svolgersi su asserzioni generiche.
- Il comportamento successivo delle parti può rilevare ai fini interpretativi solo se sia effettivamente idoneo a chiarire il significato dell'accordo; atti transattivi conclusi con terzi, richiamanti un precedente accordo per mere finalità conciliative, non bastano di per sé a dimostrare l'esistenza di un obbligo generale e diretto di assunzione.
- In presenza di doppia conforme e di doglianze formulate ex art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità incontra ulteriori limiti processuali, che rafforzano l'inammissibilità della censura quando manchino specificità e autosufficienza.
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