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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17525/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Vercelli che aveva rigettato la sua richiesta di applicazione, in sede esecutiva, della disciplina della continuazione tra otto sentenze di condanna per truffa e una per violenza privata. Cupri sosteneva che le truffe erano state commesse con identiche modalità (annunci di vendita online, brevi trattative telefoniche, versamenti su carte Postepay indicate da lui) e dallo stesso luogo (la sua abitazione), che la diversità degli oggetti non escludeva l'unicità del disegno criminoso e che il giudice aveva erroneamente valutato la contiguità temporale prendendo in considerazione solo l'intervallo tra primo e ultimo reato; infine denunciava contraddittorietà perché in altri due procedimenti era stata riconosciuta la continuazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente applicato i principi giurisprudenziali sulla continuazione: per qualificare la continuazione è necessaria l'esistenza di un disegno criminoso unitario e preordinato, distinto dalla mera tendenza a delinquere. Il ricorrente non ha assolto all'onere, in sede esecutiva, di allegare in modo dettagliato e circostanziato gli elementi sintomatici della programmazione dei delitti (temporalità ravvicinata, omogeneità delle modalità, contesto spaziale e altri indici). Il Tribunale ha valorizzato negativamente la durata pluriennale delle condotte, la non univoca sovrapponibilità dei luoghi delle misure cautelari e delle condanne, la presenza di un reato diverso (violenza privata) e modalità differenti di riscossione dei pagamenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Cupri è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma sulla continuazione in sede esecutiva: la Corte interpreta che, in executivis, il richiedente deve allegare specifici indici della preordinazione unitaria dei delitti; la mera contiguità cronologica o identità tipologica non è sufficiente.

  • art. 81 cod. pen.

    Definizione di continuazione come unitario disegno criminoso; la sentenza ribadisce che la continuazione richiede l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni, non la semplice inclinazione a delinquere.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione richiamate dal ricorrente; la Corte ritiene le censure generiche e non confrontate con la motivazione del giudice dell'esecuzione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Previsione del deposito di una requisitoria scritta del Pubblico Ministero: il PM ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e al versamento a favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente dopo la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alle sentenze di patteggiamento citate: la Corte osserva che il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione tra reati contenuti in alcune sentenze non implica automaticamente la continuazione tra tutti i reati in sede esecutiva.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva occorre allegare e circostanziare elementi concreti che dimostrino un disegno criminoso unitario e preordinato; non bastano affermazioni generiche o la sola elencazione di reati commessi dallo stesso soggetto.
  • La continuità cronologica e l'identità del titolo di reato sono indizi utili ma non determinanti: possono infatti essere compatibili sia con un progetto criminoso unitario sia con una abitualità a delinquere; la differenza va provata attraverso indici plurimi (modalità costanti, medesimi strumenti, stessa organizzazione logistica, contesto, partecipanti, motivazione comune).
  • In sede esecutiva l'onere di allegazione richiesto all'istante è più puntuale: il giudice dell'esecuzione valorizza negativamente l'assenza di allegazioni dettagliate e la pluriennalità o la dispersione geografica delle condotte possono ostare al riconoscimento della continuazione.
  • Il riconoscimento della continuazione in alcuni procedimenti di cognizione (es. patteggiamenti) non comporta automaticamente l'estensione della continuazione a tutte le condanne esecutive; ogni relazione deve essere valutata con riferimento agli specifici elementi indiziari.
  • La presenza di reati di natura diversa (per esempio truffa e violenza privata) o modalità operative non omogenee rende più difficile dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
  • Pratica consigliata per il difensore: nelle istanze esecutive documentare puntualmente la pianificazione (messaggi, annunci, istruzioni a complici, coincidenza di conti o strumenti usati, breve successione temporale tra singole condotte, identità delle vittime o del contesto) e argomentare esplicitamente in che cosa consista l'unitarietà del progetto criminoso.

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