Cassazione Civile, Ordinanza n. 30477/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda amministrativa presentata da una lavoratrice per ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione dopo il licenziamento e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo insussistente il requisito contributivo nel biennio antecedente; la Corte d’appello aveva invece accolto il gravame, affermando che anche le giornate di apprendistato dovessero essere computate ai fini del requisito contributivo e condannando l’INPS al pagamento della prestazione. In cassazione l’INPS ha dedotto: 1) violazione dell’art. 47 d.P.R. 639/1970, sostenendo che la domanda giudiziale fosse tardiva rispetto alla decisione amministrativa del 27 maggio 2010 e che dovesse essere dichiarata d’ufficio la decadenza; 2) violazione dell’art. 19 d.l. 185/2008, conv. in l. 2/2009, e dell’art. 5, comma 5, del d.m. 19 maggio 2009, per avere la Corte territoriale ritenuto utile il periodo di apprendistato/contribuzione figurativa ai fini del requisito di un anno di contribuzione per l’indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo sussistente la decadenza sostanziale dall’azione per tardiva proposizione della domanda giudiziale rispetto al rigetto amministrativo già comunicato il 27 maggio 2010 e rispetto al termine annuale di cui all’art. 47 d.P.R. 639/1970. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, relativo al merito del requisito contributivo. Cassata la sentenza della Corte d’appello, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c. rigettando l’originaria domanda della lavoratrice. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la controvertibilità delle questioni e per il fatto che il tema della decadenza è stato affrontato solo in cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato come norma processuale di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
qualificato come disciplina di una decadenza sostanziale di ordine pubblico, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado; il termine annuale decorre dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo o dalla scadenza dei termini del procedimento amministrativo.
art. 4, comma 1, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438
richiamato come norma che ha sostituito il testo dell’art. 47 d.P.R. 639/1970.
utilizzato per affermare che la decadenza sostanziale può essere rilevata d’ufficio.
art. 19, comma 1, lett. c), d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2
norma richiamata nel secondo motivo, in relazione ai requisiti per l’indennità di disoccupazione ordinaria.
art. 5, comma 5, d.m. 19 maggio 2009
richiamato nel secondo motivo in rapporto al computo delle contribuzioni utili per l’accesso all’indennità di disoccupazione per sospensioni dell’attività lavorativa.
art. 19 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, conv. in l. 6 luglio 1939, n. 1272
richiamato nel secondo motivo come base normativa del requisito contributivo per la prestazione di disoccupazione.
art. 24 l. 9 marzo 1989, n. 88
richiamato per individuare le gestioni previdenziali cui si applica il termine decadenziale dell’art. 47 d.P.R. 639/1970.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per il procedimento in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza.
Massime di principio
- La decadenza sostanziale prevista in materia previdenziale ha natura di ordine pubblico e tutela l’interesse alla definitività delle decisioni amministrative su prestazioni gravanti sulla finanza pubblica; perciò può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in cassazione, quando non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
- In materia previdenziale, il giudicato preclude il rilievo officioso della decadenza solo se la questione sia stata effettivamente decisa, anche implicitamente; la mera mancata pronuncia espressa del giudice di merito sulla tempestività dell’azione non integra di per sé giudicato implicito sulla decadenza.
- Il termine annuale di decadenza per agire giudizialmente decorre dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo oppure, in mancanza di tale decisione, dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento amministrativo; se esiste un provvedimento espresso di rigetto del ricorso amministrativo, il termine decorre da quella comunicazione.
- Quando il motivo accolto rende assorbite le ulteriori censure sul merito, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c. se la causa sia matura e non richieda ulteriori accertamenti istruttori.
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