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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29155/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione del provvedimento di cancellazione di un ente dall'Anagrafe unica delle ONLUS per asserita mancanza di alcuni requisiti previsti dall'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'ente, ritenendo sussistente il requisito dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale sulla base dello statuto, che prevedeva attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e iniziative di informazione scientifica e consulenza medica rivolte, secondo la CTR, a favore di soggetti svantaggiati. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997 ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse riconosciuto la qualifica di ONLUS in difetto dei presupposti soggettivi e finali richiesti dalla norma, perché l'attività concretamente svolta era diretta ad operatori socio-medico-sanitari e non a benefici immediati per persone svantaggiate. È stata inoltre prospettata, in via assorbita, la violazione del principio di democraticità dello statuto associativo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che l'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997, in quanto norma agevolativa, va interpretato restrittivamente e richiede che l'attività dell'ente persegua in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate, non essendo sufficiente che l'attività di informazione o aggiornamento professionale sia solo indirettamente funzionale all'assistenza di tali soggetti. Poiché la CTR aveva invece valorizzato una nozione estensiva di "soggetti svantaggiati", includendovi mediatori professionali e operatori socio-sanitari destinatari di attività formative, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo profilo di censura è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 460/1997

    comma 1; comma 2; comma 3; comma 4; comma 5; comma 8

    La norma, che disciplina le ONLUS e le relative agevolazioni fiscali, va interpretata restrittivamente; richiede previsioni statutarie espresse e il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale, intese come benefici diretti a persone svantaggiate nei casi previsti dalla legge. Le attività direttamente connesse sono solo quelle oggettivamente e strumentalmente funzionali a quelle istituzionali e non possono tradursi in un fine di lucro.

  • art. 3, commi 188 e segg., L. n. 662/1996

    La legge delega ha consentito di disciplinare fiscalmente le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individuando attività di interesse collettivo il cui svolgimento per esclusive finalità di solidarietà sociale giustifica il regime agevolato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La qualifica di ONLUS richiede il rigoroso rispetto dei requisiti normativi e statutari previsti dall'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997; non è sufficiente una generica finalità sociale se manca la diretta riferibilità dell'attività a persone svantaggiate nei termini definiti dalla legge.
  • Le norme che attribuiscono agevolazioni fiscali vanno interpretate in modo restrittivo, con conseguente esclusione di letture estensive della nozione di persone svantaggiate o delle attività connesse.
  • Le attività di informazione, aggiornamento o supporto a operatori professionali possono essere solo indirettamente utili alla solidarietà sociale, ma non integrano di per sé il requisito del beneficio diretto ai soggetti svantaggiati richiesto per la qualificazione agevolata.
  • In sede di legittimità, la sentenza di merito è cassata quando il giudice di appello fonda il riconoscimento dell'agevolazione su un'interpretazione della norma incompatibile con il suo tenore letterale e con la sua ratio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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