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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14414/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva dichiarato "non doversi procedere" per mancata conoscenza della pendenza del processo. Il ricorrente articolava due motivi: (1) violazione dell'art. 420-bis comma 5 c.p.p., lamentando l'assenza di ricerche/notifiche personali da parte della polizia giudiziaria e la mancanza di prova documentale delle ricerche indicate in motivazione; (2) errata determinazione del termine di prescrizione per aver qualificato il fatto come reato permanente e aver ancorato la cessazione alla data del decreto di citazione a giudizio, con conseguente errata applicazione delle norme sul dies a quo e sulle disposizioni transitorie (art. 89 d.lgs.150/2022 e art.159 c.p.).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che la sentenza impugnata deve essere annullata perché il giudice di pace non ha fornito la prova dell'esecuzione delle ricerche/notifiche personali previste dall'art. 420-bis comma 5 c.p.p.; il mancato rispetto di tale procedura costituisce un vulnus al diritto di difesa. La Corte ha anche precisato che la declaratoria di non doversi procedere richiede, prima, il rinvio dell'udienza per permettere le notifiche tramite polizia giudiziaria quando sussistono dubbi sulla conoscenza del processo da parte dell'imputato. Per tali ragioni la sentenza è annullata e gli atti rinviati al Giudice di pace di Milano, in diversa persona, per nuovo giudizio. La Corte ha altresì chiarito che l'impugnazione può essere proposta prima della scadenza del termine previsto dall'art.159, ultimo comma, c.p.

Norme richiamate

  • art. 420-bis comma 5 c.p.p.

    prima di procedere ai sensi dell'art. 420 quater cod. proc. pen., il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'art. 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale di udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria

    La norma impone, come garanzia del diritto di difesa, il rinvio e la notifica personale tramite polizia giudiziaria prima di pronunciare la declaratoria di non doversi procedere quando vi siano dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; la sua inosservanza determina nullità idonea a violare il diritto di difesa.

  • art. 420-quater c.p.p.

    Prevede la declaratoria di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo; applicabile solo dopo aver esperito le garanzie procedurali previste (es. art.420-bis comma 5).

  • art. 419 c.p.p.

    Riferimento agli avvisi e agli atti da notificare; la Corte richiede che, quando si allega l'esecuzione di ricerche/notifiche, ciò risulti dagli atti.

  • art. 606 comma 1 c.p.p.

    Consente l'impugnazione per i motivi elencati; la Cassazione può esaminare 'error in procedendo' anche accedendo direttamente agli atti quando è dedotta la mancanza o illogicità della motivazione.

  • art. 159 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione che regola termini e sospensioni; la Corte ha richiamato che l'impugnazione della declaratoria può essere proposta prima della scadenza del termine previsto dall'art.159, ultimo comma.

  • art. 89 commi 4 e 5 d.lgs. 150/2022

    Riguarda la determinazione della prescrizione in relazione alle modifiche legislative; il ricorrente contestava l'applicazione errata di tali disposizioni per la qualificazione del reato come permanente, ma la Corte ha ritenuto il primo motivo assorbente.

  • art. 14, quinto comma, ter L. 286/1998

    Norma penale contestata nel procedimento originario (immigrazione); richiamata nel contesto della precedente condanna annullata dalla Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • Quando l'imputato è senza fissa dimora o non è certo che sia a conoscenza del procedimento, il giudice deve rinviare l'udienza e disporre la notifica personale tramite la polizia giudiziaria ai sensi dell'art.420-bis comma 5 c.p.p. prima di pronunciare la declaratoria di non doversi procedere.
  • La mera affermazione in motivazione di avere effettuato 'opportune ricerche' non è sufficiente: la prova dell'effettiva esecuzione delle notifiche deve risultare dagli atti; in assenza di tale prova la sentenza può essere annullata per violazione del diritto di difesa.
  • La declaratoria di non doversi procedere ai sensi dell'art.420-quater c.p.p. è uno strumento che tutela l'imputato, ma può essere pronunciata solo dopo aver esperito le misure procedurali volte a garantire la conoscenza del processo; il mancato rispetto di tale iter comporta l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
  • La Corte di Cassazione può esaminare questioni di 'error in procedendo' e accedere agli atti processuali per verificare l'effettività delle ricerche/notifiche quando tale questione è dedotta nell'impugnazione.
  • L'impugnazione della declaratoria di non doversi procedere può essere proposta anche prima della scadenza del termine di cui all'art.159, ultimo comma c.p.; quindi non sempre è necessario attendere il decorso integrale del termine di prescrizione per proporre ricorso.

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