Cassazione Penale, Ordinanza n. 41359/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la responsabilità per evasione. Il ricorrente ha dedotto un motivo unico, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico rispetto alla motivazione di merito. Dal testo emerge che la difesa contestava la sussistenza della fattispecie di evasione in relazione a un allontanamento dagli arresti domiciliari, ma senza indicare argomenti specifici idonei a scalfire il rilievo della Corte territoriale, la quale aveva ritenuto integrati tutti gli elementi del reato e aveva applicato l'orientamento consolidato secondo cui ogni allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari integra il reato, a prescindere da durata, distanza o ragioni dell'allontanamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e che la sentenza di appello avesse correttamente e congruamente motivato sulla sussistenza del reato di evasione ex art. 385 c.p., conformandosi all'orientamento di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione; non rilevano la durata dell'allontanamento, la distanza percorsa o i motivi soggettivi dell'atto di elusione della vigilanza.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel reato di evasione, il mero allontanamento non autorizzato dal luogo di arresti domiciliari è sufficiente a integrare la fattispecie, senza che assumano rilievo la brevità della distanza o della durata dello spostamento.
- Ai fini dell'evasione, i motivi dell'allontanamento non escludono di per sé la tipicità della condotta, quando questa risulti comunque diretta a eludere la vigilanza custodiale.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a formule generiche e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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