Cassazione Penale, Sentenza n. 39577/2023 del 29/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere. I motivi principali: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni (contestata applicazione delle captazioni a procedimento diverso da quello richiamato dal collegio cautelare, violazione art. 270 c.p.p.); 2) insufficiente gravità indiziaria per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), con critica alla valorizzazione di conversazioni e atti ritenuti privi di riscontri concreti; 3) carenza di indizi sulla detenzione illecita di armi (scarsa intellegibilità di una conversazione); 4) erronea qualificazione e mancata prova della estorsione aggravata (art. 629 c.p.), contestando l'assenza di minacce reali; 5) omissione di valutazione specifica dell'attualità delle esigenze cautelari e improprio uso di argomentazioni del Gip senza analisi della posizione singola; 6) deposito di motivi nuovi e di documentazione successiva, contestata come inammissibile.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso per complessiva infondatezza. Ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi depositati (anche per violazione delle prescrizioni circa il deposito in cancelleria della Corte) e ha ritenuto generiche molte censure. Sul merito la Corte ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale: esistono elementi indizianti della partecipazione di Mammolenti al locale di Strongoli (collegamenti con la famiglia Giglio, gestione di una rete di utenze con sim card fittiziamente intestate, controllo del mercato della paglia, la cosiddetta "bacinella comune" per finanziamenti ai detenuti e loro famiglie), nonché collegamenti probatori con il procedimento "Stige"; le intercettazioni sono valutate dal giudice di merito in modo logico e coerente e la Cassazione non sindaca rivalutazioni fattuali salvo manifesta illogicità, non riscontrata. Quanto all'estorsione, la Corte ha confermato che anche condotte senza minacce esplicite possono avere rilevanza estorsiva se inserite in contesto di intimidazione mafiosa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamata la disciplina emergenziale per la trattazione in modalità cartolare e telematica dei procedimenti; la Corte osserva che le modalità telematiche non escludono le forme tradizionali di deposito ma non giustificano inosservanze delle regole di deposito per l'impugnazione in Cassazione.
Contestata l'inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ritiene la censura generica e conferma che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di merito rimessa al giudice di merito salvo manifesta illogicità.
Rilevanza della partecipazione ad associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto sussistente gravità indiziaria sulla base di collegamenti, intercettazioni e risultanze investigative che indicano ruolo di gestione/organizzazione nel locale di Strongoli.
Delitto di estorsione: la Corte conferma che la minaccia può essere anche implicita o indiretta se, nel contesto concreto (controllo mafioso del territorio), è idonea a intimidire la vittima; pertanto richieste prive di minacce esplicite possono integrare estorsione in contesti mafiosi.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per reati di associazione mafiosa: la Corte richiama che tale presunzione può essere superata solo con prove di recesso o esaurimento dell'attività associativa, e che il "tempo silente" non basta da solo.
art. 24, comma 6-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176
Norma emergenziale sulle modalità telematiche di deposito; la Corte precisa i limiti e che l'adozione telematica non elimina le regole di deposito delle impugnazioni in Cassazione.
artt. 582, 583, 585, 591, 611 cod. proc. pen.
Richiamate le regole processuali relative ai depositi, alle impugnazioni e alla cancelleria competente: depositare motivi aggiunti presso la cancelleria del giudice a quo anziché in quella della Suprema Corte rende i motivi inammissibili.
Massime di principio
- La valutazione del contenuto e del valore probatorio delle intercettazioni è principalmente questione di merito riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza.
- Nei procedimenti per reati di tipo mafioso (art. 416-bis), sussiste una presunzione di necessità della custodia cautelare che può essere superata solo con prove concrete di recesso o esaurimento dell'attività associativa; il mero periodo di inattività ("tempo silente") non è sufficiente.
- In contesti controllati da organizzazioni mafiose, minacce implicite o richieste prive di minacce esplicite possono comunque costituire estorsione se la condotta è idonea a intimidire la vittima nella situazione concreta.
- La presentazione tardiva o depositata nella cancelleria errata di motivi aggiunti o documenti può determinare l'inammissibilità in Cassazione; la produzione di atti successivi all'ordinanza impugnata deve essere valutata dal giudice di merito e normalmente non è rilevante in sede di legittimità.
- La semplice richiesta di una diversa interpretazione delle intercettazioni non è idonea a prevalere in Cassazione: occorre dimostrare specifiche aporie, contraddizioni o manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito.
- La valutazione delle esigenze cautelari deve essere analitica e riferita alla posizione personale dell'indagato; tuttavia la Corte accetta che il Tribunale possa fare un giudizio complessivo purché motivato su punti essenziali (rischio di recidiva, controllo del territorio, rete di sostegno economico ai detenuti).
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