Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 19890 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

D.G. ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana del 24 febbraio 2009, che aveva confermato il rigetto della richiesta di rimborso di 9.495,93 euro di IRAP versata per annualità indicate nel testo come «---». Con il primo motivo ha denunciato motivazione contraddittoria e insufficiente sull’esistenza di un’autonoma organizzazione, contestando che redditi elevati e il valore dei beni strumentali fossero stati adeguatamente valutati. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997: sosteneva che lo studio fosse connaturato all’attività convenzionata e che i beni fossero necessari, senza collaboratori. L’Agenzia ha eccepito l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso, rilevando che si chiedeva una nuova valutazione dei fatti e che la documentazione mostrava una struttura autonoma, anche per i beni strumentali e lo studio utilizzato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mancava la sintesi conclusiva richiesta dall’art. 366-bis c.p.c., necessaria a identificare immediatamente il fatto controverso e il nesso tra il vizio denunciato e la decisione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il quesito di diritto era generale e astratto, non indicava l’errore specificamente attribuito alla sentenza e, nella sostanza, sollecitava una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione a fronte di una motivazione ritenuta logica e congrua. È stata confermata la decisione della CTR che negava il rimborso IRAP. D.G. è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in 1.200 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il primo motivo manca appunto del momento di sintesi di cui sopra, sicchè è inammissibile, anche quando, come nella specie, l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la "ratio" che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito.

    Per denunciare in Cassazione un vizio motivazionale nei casi regolati dalla norma, non basta illustrare la censura: occorre una sintesi conclusiva autonoma e chiara, che permetta di individuare il fatto decisivo controverso e l’errore imputato al giudice. La sua mancanza comporta l’inammissibilità anche se il fatto può ricavarsi dal resto del ricorso.

  • Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4

    Tale sintesi non si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ma assume l'autonoma funzione volta alla immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente.

    La specificità del motivo e la sintesi richiesta per il vizio motivazionale sono requisiti distinti: la seconda deve rendere immediatamente comprensibile il collegamento tra il difetto logico denunciato e il fatto che avrebbe potuto determinare un esito diverso.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    Costituisce principio consolidato quello per il quale, in tema di ricorso per cassazione - con cui si deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, ex art. 360 c.p.c., n. 5 - l'onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall'art. 366-bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un "quid pluris" rispetto alla illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso stesso.

    La denuncia di insufficienza o contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso deve individuare chiaramente il fatto o la lacuna e concludersi con una sintesi riassuntiva ulteriore rispetto all’argomentazione del motivo.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3

    Le disposizioni sono state invocate dal contribuente sulla soggezione all’IRAP e sul presupposto dell’autonoma organizzazione. La Corte non ne ha svolto una nuova interpretazione sostanziale: ha dichiarato inammissibile la censura, perché il quesito era astratto e la contestazione richiedeva una nuova valutazione dei fatti già apprezzati dalla CTR.

  • Art. 378 c.p.c.

    La norma è richiamata soltanto per indicare che il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa; la sentenza non ne enuncia né applica un principio autonomo.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione soggetti all’art. 366-bis c.p.c., la censura di vizio motivazionale deve terminare con una sintesi specifica del fatto controverso e del difetto denunciato; la possibilità di ricavare tali elementi dal complesso del motivo non sana l’omissione.
  • Il quesito di diritto deve essere collegato alla concreta decisione impugnata: deve chiarire quale errore di diritto si attribuisce al giudice e quale regola dovrebbe applicarsi. Una domanda astratta o una richiesta generale di confermare una tesi giuridica può essere dichiarata inammissibile.
  • La Cassazione non è una sede per ripetere l’accertamento dei fatti. Se la motivazione del giudice di merito è logica e congrua, la contestazione dei beni impiegati, dell’organizzazione o delle caratteristiche dell’attività non consente di ottenere una nuova valutazione fattuale.
  • La decisione non stabilisce che ogni medico convenzionato che utilizzi uno studio sia soggetto a IRAP: il ricorso è stato deciso per ragioni di ammissibilità e per il limite alla rivalutazione dei fatti, non mediante una regola sostanziale generale sull’autonoma organizzazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.