Cassazione Penale, Ordinanza n. 23091/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione a un capo di tentato furto e aveva ridotto la pena, confermando la responsabilità penale per gli altri capi di tentato furto. In Cassazione sono stati proposti tre motivi: il primo e il terzo denunciavano vizio di motivazione rispettivamente sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e sul trattamento sanzionatorio; il secondo deduceva vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 54 c.p. La Corte ha ritenuto il primo e il terzo motivo aspecifici e meramente assertivi, e il secondo motivo inammissibile perché sollecitava una diversa valutazione del fatto e della prova senza dedurre un effettivo travisamento né confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva già dichiarato estinto per prescrizione uno dei capi e confermato la responsabilità per gli altri tentativi di furto con riduzione della pena, è rimasta quindi ferma.
Norme richiamate
termine di quindici giorni
Il termine per il deposito della memoria nel procedimento in Cassazione è di quindici giorni liberi, da computarsi escludendo sia il dies a quo sia il dies ad quem; una memoria depositata oltre tale termine non deve essere considerata.
La doglianza sull'esclusione della particolare tenuità del fatto deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; non è ammissibile una censura meramente assertiva.
La deduzione della scriminante dello stato di necessità, per essere scrutinabile in Cassazione, deve misurarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e non limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa del fatto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La particolare tenuità del fatto è trattata come causa di non punibilità la cui esclusione è stata censurata senza specificità.
La causa di non punibilità dello stato di necessità è stata invocata come oggetto del secondo motivo di ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici, autosufficienti e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata; censure assertive o generiche sono inammissibili.
- La denuncia di vizio di motivazione non può risolversi nella mera richiesta di una diversa valutazione del fatto o della prova, se non viene allegato un concreto travisamento del materiale probatorio o una reale incoerenza logica della motivazione.
- L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o delle scriminanti richiede una critica puntuale della motivazione di merito, non essendo sufficiente la riproposizione della tesi difensiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa dell'impugnante, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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