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Sentenza

Sentenza del 31/10/2019 n. 28052 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agente della riscossione ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sostenendo che la cartella relativa alla TARSU 2003 fosse stata notificata tempestivamente. Ha dedotto, in particolare, che il tributo era stato iscritto a ruolo entro il termine previsto e che, trattandosi di liquidazione fondata sulla dichiarazione della contribuente, non fosse necessario un previo avviso di accertamento. Ha inoltre contestato la maturazione della decadenza e richiamato l'assenza di prescrizione quinquennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agente della riscossione, confermando l'annullamento della cartella. La cartella, notificata il 21 febbraio 2008 per la TARSU relativa all'anno 2003, era stata notificata oltre il termine triennale di decadenza, scaduto il 31 dicembre 2006. Il termine triennale si applica quando l'ente procede direttamente alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, senza rettificare tali dati. Non sono state liquidate spese in favore della contribuente, poiché non si è costituita nel giudizio di legittimità. L'Agente della riscossione è stato inoltre dichiarato tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i tributi locali, quando l'amministrazione liquida l'imposta sulla base della dichiarazione del contribuente senza effettuare rettifiche, la cartella deve essere notificata entro il termine decadenziale previsto dalla legge; la tardività comporta l'illegittimità della cartella.
  • La tempestiva iscrizione a ruolo non sostituisce la necessità di notificare tempestivamente la cartella: iscrizione e notificazione sono adempimenti distinti.
  • La decadenza dalla notificazione della cartella è diversa dalla prescrizione del tributo: la prima riguarda il potere dell'amministrazione di procedere alla riscossione con quello specifico atto, mentre la seconda riguarda l'estinzione del diritto per il decorso del tempo.
  • In una controversia analoga occorre verificare l'anno d'imposta, il tipo di attività svolta dall'ente — mera liquidazione o rettifica —, la data di iscrizione a ruolo e soprattutto la data di effettiva notificazione della cartella.
  • Se la cartella è notificata oltre il termine decadenziale applicabile, il contribuente può contestarla anche se il tributo era astrattamente dovuto e anche se non è ancora maturata la prescrizione.
  • Il rigetto del ricorso in cassazione può comportare, a carico della parte ricorrente, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato; le spese possono tuttavia non essere liquidate se la parte vittoriosa non si è costituita.

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