Sentenza del 31/10/2019 n. 28052 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agente della riscossione ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sostenendo che la cartella relativa alla TARSU 2003 fosse stata notificata tempestivamente. Ha dedotto, in particolare, che il tributo era stato iscritto a ruolo entro il termine previsto e che, trattandosi di liquidazione fondata sulla dichiarazione della contribuente, non fosse necessario un previo avviso di accertamento. Ha inoltre contestato la maturazione della decadenza e richiamato l'assenza di prescrizione quinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agente della riscossione, confermando l'annullamento della cartella. La cartella, notificata il 21 febbraio 2008 per la TARSU relativa all'anno 2003, era stata notificata oltre il termine triennale di decadenza, scaduto il 31 dicembre 2006. Il termine triennale si applica quando l'ente procede direttamente alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, senza rettificare tali dati. Non sono state liquidate spese in favore della contribuente, poiché non si è costituita nel giudizio di legittimità. L'Agente della riscossione è stato inoltre dichiarato tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 4
La norma richiama, per la riscossione della TARSU, il termine decadenziale previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Quando l'imposta è liquidata sulla base della dichiarazione del contribuente senza rettifica, la cartella deve essere notificata entro il termine triennale applicabile.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1 e comma 1, lett. a)
Prevede il termine decadenziale per la notificazione della cartella di pagamento. Nel caso concreto, il termine è stato ritenuto scaduto il 31 dicembre 2006, mentre la cartella è stata notificata il 21 febbraio 2008.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È stata invocata dall'Agente della riscossione come base del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione delle norme sulla decadenza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso per cassazione, impone alla parte ricorrente il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.
Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Per i tributi locali, quando l'amministrazione liquida l'imposta sulla base della dichiarazione del contribuente senza effettuare rettifiche, la cartella deve essere notificata entro il termine decadenziale previsto dalla legge; la tardività comporta l'illegittimità della cartella.
- La tempestiva iscrizione a ruolo non sostituisce la necessità di notificare tempestivamente la cartella: iscrizione e notificazione sono adempimenti distinti.
- La decadenza dalla notificazione della cartella è diversa dalla prescrizione del tributo: la prima riguarda il potere dell'amministrazione di procedere alla riscossione con quello specifico atto, mentre la seconda riguarda l'estinzione del diritto per il decorso del tempo.
- In una controversia analoga occorre verificare l'anno d'imposta, il tipo di attività svolta dall'ente — mera liquidazione o rettifica —, la data di iscrizione a ruolo e soprattutto la data di effettiva notificazione della cartella.
- Se la cartella è notificata oltre il termine decadenziale applicabile, il contribuente può contestarla anche se il tributo era astrattamente dovuto e anche se non è ancora maturata la prescrizione.
- Il rigetto del ricorso in cassazione può comportare, a carico della parte ricorrente, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato; le spese possono tuttavia non essere liquidate se la parte vittoriosa non si è costituita.
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