Cassazione Civile, Ordinanza n. 01136/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un intermediario del creditore bancario contro una società debitrice principale e contro due garanti personali, per il pagamento di un importo dovuto in forza di fideiussioni. I fideiussori hanno opposto il decreto sostenendo, in primo grado e poi in appello, che i contratti di fideiussione fossero nulli perché conformi allo schema ABI 2003 ritenuto dall’Autorità di vigilanza contrario alla normativa antitrust, con conseguente nullità dell’intero negozio o, in subordine, delle clausole riproducenti l’intesa vietata. In subordine hanno dedotto anche la decadenza della banca dalla garanzia ex art. 1957 c.c. In cassazione hanno articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c. per mancata declaratoria di nullità totale o parziale delle fideiussioni; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale considerato la corrispondenza tra le clausole contrattuali e quelle dello schema ABI dichiarate nulle; 3) nullità della sentenza per ultrapetizione/extrapetizione ex art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello valorizzato una clausola non contestata; 4) violazione degli artt. 1944 e 1957 c.c., per avere ritenuto valida la deroga pattizia al termine semestrale di decadenza del creditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la nullità delle fideiussioni c.d. a valle, quando derivante da intesa anticoncorrenziale, può essere solo parziale e limitata alle clausole che riproducono quelle vietate, salvo prova che senza tali pattuizioni il contratto non sarebbe stato concluso; prova che nel caso non risultava dedotta e dimostrata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, nella sostanza, introduceva un errore revocatorio e comunque non scalfiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla mancata produzione del provvedimento antitrust e sulla mancanza di prova dell’identità tra contratto e schema ABI. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e violazione dell’onere di indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c., oltre che perché non coglieva la ratio decidendi, centrata sulla validità della deroga all’art. 1957 c.c. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, in quanto prospettava un vizio motivazionale su questioni di diritto, censurabile solo ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., non già del n. 5. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato come norma sulla nullità del contratto; la Corte osserva che la nullità per contrasto con l’intesa anticoncorrenziale non travolge automaticamente l’intero negozio.
La nullità parziale è la regola; l’estensione all’intero contratto è eccezionale e richiede prova che il contratto non sarebbe stato concluso senza la clausola nulla.
La clausola di deroga può incidere sul termine di decadenza del creditore verso il fideiussore; nel caso concreto la Corte ritiene la censura non fondata/inammissibile e valorizza la clausola di pagamento a semplice richiesta.
È richiamato in relazione alla solidarietà/passività della fideiussione; la Corte non accoglie la tesi secondo cui non consentirebbe deroghe al termine di cui all’art. 1957 c.c.
art. 2, comma 2, lett. a, L. 287/1990
È la norma antitrust evocata come parametro di illegittimità dello schema fideiussorio ABI per intesa restrittiva della concorrenza.
È richiamato, in combinato con l’art. 1419 c.c., per affermare la nullità parziale dei contratti a valle limitatamente alle clausole riproduttive dell’intesa vietata.
art. 101 TFUE
È citato quale ulteriore riferimento all’intesa restrittiva della concorrenza.
È il parametro del ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, usato per i motivi primo e quarto.
È il parametro invocato per la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
È invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ricorda che non può essere usato per censurare l’interpretazione/applicazione di norme di diritto.
Impone l’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti; il terzo motivo è dichiarato inammissibile per sua violazione.
Richiede corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura di ultrapetizione è respinta/inammissibile per difetto di specificità e perché non attiene alla ratio decidendi.
La doglianza sul mancato esame di un documento è ricondotta, nella sostanza, a un possibile errore revocatorio.
Massime di principio
- La nullità dei contratti di fideiussione 'a valle' di un’intesa anticoncorrenziale non è automaticamente totale: di regola colpisce solo le clausole che riproducono l’intesa vietata, mentre l’estensione all’intero contratto richiede la prova che il negozio non sarebbe stato concluso senza quelle clausole.
- Chi invoca la nullità totale di un contratto per effetto della nullità di singole clausole ha l’onere di allegare e provare l’interdipendenza essenziale tra la clausola nulla e l’intero assetto negoziale; il giudice non può rilevare d’ufficio tale effetto estensivo.
- Per far valere la nullità di una fideiussione per contrasto con lo schema ABI censurato dall’Autorità antitrust occorre dimostrare, con adeguata base fattuale, l’esistenza del provvedimento, la natura della fideiussione rilevante, il periodo di stipulazione, la corrispondenza testuale delle clausole e la concreta incidenza della nullità sul debito garantito.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per contestare errori di diritto o di interpretazione normativa; tali doglianze vanno veicolate, se del caso, come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.
- Il motivo di ricorso che denunci ultrapetizione o omessa pronuncia deve essere specifico e autosufficiente, indicando in modo preciso il contenuto dell’atto di appello e la permanenza della domanda o del motivo sino alla precisazione delle conclusioni.
- La richiesta del creditore al fideiussore 'a semplice richiesta scritta' può rilevare ai fini dell’efficacia della garanzia e della valutazione della decadenza ex art. 1957 c.c., secondo l’assetto pattizio concreto e la qualificazione della clausola nel caso specifico.
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