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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17646/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione per assenza della condizione di procedibilità (reato ex art. 590 c.p., fatto verificatosi il 13/05/2022). Il Giudice di Pace, invece di accogliere la richiesta di archiviazione o emettere decreto, aveva restituito gli atti disponendo indagini suppletive per verificare l'eventuale presentazione di querela da parte della persona offesa. Il PM ha impugnato l'ordinanza sostenendo che il giudice ha ecceduto i poteri riconosciuti, determinando una stasi del procedimento e commettendo abnormità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato l'ordinanza del Giudice di Pace come abnorme (sia strutturalmente, per esercizio di potere in una situazione diversa da quella prevista dalla legge, sia funzionalmente, per la stasi del procedimento che ha determinato). Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Caltanissetta per il prosieguo secondo le norme processuali.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al fatto-reato contestato; è il reato oggetto dell'archiviazione richiesta dal PM.

  • d.lgs. 18 agosto 2000 n. 274, art. 17 comma 4

    Prevede che il Giudice di Pace, investito di una richiesta di archiviazione, possa accoglierla con decreto o restituire gli atti al PM con ordinanza quando ritenga necessari ulteriori accertamenti; la Corte ricorda tuttavia che tale potere di disporre approfondimenti è limitato e non può essere esercitato in modo da eccedere la funzione giurisdizionale rispetto ai casi tipizzati.

  • art. 411 cod. proc. pen.

    Disciplina la procedura di archiviazione per altri casi (compresi i casi di difetto di condizione di procedibilità). La Corte afferma che, quando l'archiviazione è richiesta per difetto di condizione di procedibilità ai sensi di questa norma, il controllo giudiziale deve limitarsi a verificare la sussistenza di tale condizione senza imporre al PM indagini integrative volte a creare la condizione stessa.

  • art. 409 cod. proc. pen.

    Norma che riguarda l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato; citata per distinguere i diversi tipi di archiviazione e circoscrivere il controllo giudiziale.

  • art. 345 cod. proc. pen.

    Prevede che l'archiviazione per assenza di condizione di procedibilità non impedisca l'esercizio dell'azione penale successivamente se la condizione sopravvenga; la Corte lo cita per spiegare che il PM può riaprire l'azione quando la condizione si realizzi, e dunque non è compito del giudice 'provocare' tale sopravvenienza con indagini ordinarie.

  • art. 112 Cost.

    Stabilisce il controllo giurisdizionale sull'azione penale; la Corte precisa che tale controllo deve svolgersi nei limiti e nei casi tipizzati dall'ordinamento e non autorizza interventi eccentrici del giudice nella sfera di competenza del PM.

  • Sezioni Unite, sent. n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)

    Ha definito il concetto di 'abnormità' ricorribile per cassazione, distinguendo abnormità strutturale (esercizio di potere non attribuito o in situazione radicalmente diversa da quella prevista) e abnormità funzionale (provvedimento che determina stasi o impedisce il proseguimento del processo). La Corte si è richiamata a tale distinzione per qualificare l'ordinanza impugnata.

  • Sez. U, sent. n. 37502 del 28/04/2022 (Scarlini)

    Ribadisce che è abnorme il provvedimento che impone al PM di compiere attività processuali contra legem e che tale atto è idoneo a determinare indebita regressione e stasi del procedimento; usata come precedente di consolidamento contro provvedimenti analoghi.

  • Sez. 2, sent. n. 48194 del 04/12/2012 (Spagnoletta)

    Ha ritenuto abnorme l'ordine del giudice di svolgere indagini per informare la persona offesa della possibilità di proporre querela quando la richiesta di archiviazione riguarda difetto di condizione di procedibilità; citata come sussidio a tutela della delimitazione dei poteri giudiziali.

Massime di principio

  • Quando il PM chiede l'archiviazione per difetto di condizione di procedibilità il controllo del giudice si limita a verificare la sussistenza di tale difetto e la corretta qualificazione giuridica del fatto; non può ordinare indagini atte a far emergere o creare la condizione di procedibilità (es. sollecitare la querela della persona offesa).
  • Ordinare indagini suppletive che impongono al PM o a terzi adempimenti volti a determinare una querela o altra condizione proceduralmente necessaria può configurare abnormità (strutturale e/o funzionale) e determinare la stasi del procedimento, con conseguente annullamento del provvedimento in sede di legittimità.
  • L'archiviazione per assenza di condizione di procedibilità non esclude che l'azione penale possa successivamente essere esercitata se la condizione sopravvenga (art. 345 c.p.p.); ciò rafforza il principio per cui il giudice non deve 'provocare' la sopravvenienza mediante indagini.
  • Il rimedio contro provvedimenti giudiziali eccentrici rispetto ai poteri riconosciuti è l'azione in Cassazione per abnormità: la giurisprudenza distingue abnormità strutturale (carenza di potere in astratto o in concreto) e funzionale (provvedimento che blocca il processo o impone atti nulli in futuro).
  • In pratica, se ci si trova in una situazione simile: il PM dovrebbe poter ottenere l'accoglimento dell'archiviazione quando risulti il difetto di condizione; il giudice che dubita della qualificazione giuridica può limitarsi a rilevare eventuali lacune documentali o richiedere chiarimenti formali, ma non può disporre indagini che paralizzino il procedimento o sostituiscano la discrezionalità del PM.

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