Cassazione Penale, Sentenza n. 11173/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. e) (vizio di motivazione) per mancata considerazione e valutazione delle deduzioni difensive relative alla carenza degli indizi di partecipazione all'associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti e alle singole contestazioni di cessione (capi 98, 169, 204). La difesa contestava che gli indizi erano circoscritti in un limitato arco temporale (marzo - 4 maggio 2024) non idoneo a dimostrare adesione stabile all'associazione; che le dichiarazioni di testimoni (Marinelli, De Bernardinis) non provavano cessioni ripetute; che la presenza della ricorrente era sporadica e in parte meramente spettatoria (es. episodio del 4/5/2024); che il cosiddetto "telefono da lavoro" era stato sequestrato il 25/3/2023 e non poteva fondare contestazioni successive; e che l'iscrizione al n. 67 dell'elenco telefonico era più compatibile con il ruolo di assuntrice che non di pusher. Si deduceva inoltre l'omessa valutazione delle memorie aggiunte e la mancanza di spiegazione circa l'attribuzione alla ricorrente di gestione del "pacchetto clienti".
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato la disamina delle specifiche deduzioni difensive, limitandosi a risposte generiche non idonee a contrastare gli argomenti difensivi (mancanza di analisi sull'arco temporale, sul contenuto preciso delle dichiarazioni dei testi, sulla sporadicità della presenza della ricorrente nei luoghi contestati e sul significato dell'elenco telefonico). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di L'Aquila, ordinando gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74
Norma che disciplina i delitti previsti dalla normativa sugli stupefacenti; nel provvedimento era richiamata per la contestazione di detenzione/cessione di sostanze (cocaina) nei capi di imputazione
Codice di procedura penale, art. 606 c.p.p. lett. e)
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Rimprovero di vizio motivazionale nella sentenza impugnata: la mancata o insufficiente valutazione delle deduzioni difensive è dedotta come errore di motivazione impugnabile in Cassazione
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, commi 1-bis e 1-ter
art. 94, comma 1-bis e 1-ter, disp. att. c.p.p.
Indicazioni procedurali sulla trasmissione degli atti e adempimenti di cancelleria in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione
Massime di principio
- Il giudice del riesame può richiamare la motivazione del provvedimento cautelare originario solo se la reiterazione degli argomenti è accompagnata da una specifica analisi e dall'esplicitazione delle ragioni per cui le nuove o ribadite deduzioni difensive vengono ritenute infondate.
- La mera affermazione generica che le deduzioni difensive non intaccano le risultanze investigative è insufficiente: il giudice deve confrontarsi punto per punto con gli argomenti specifici che possono incidere sul quadro indiziario.
- La presenza sporadica o spettatoria di una persona in un'occasione di spaccio non è di per sé sufficiente a dimostrare l'adesione stabile ad un'associazione per delinquere; è necessario un quadro indiziario che dimostri continuità, compiti specifici e ruolo organizzativo.
- L'iscrizione di un nominativo in un elenco telefonico sequestrato non è automaticamente prova di attività di spaccio: occorre valutare il contenuto e la funzione del telefono (clienti vs. contatti personali) e la temporalità rispetto al sequestro.
- Quando si impugna per Cassazione la mancata valutazione di memorie difensive, la parte ha l'onere di indicare chiaramente l'argomento decisivo omesso dal giudice e il nesso tra quella omissione e la carenza motivazionale rilevata.
- Il criterio temporale è rilevante per la configurazione dell'associazione: indizi frammentari circoscritti in un arco breve possono non essere idonei a provare un'adesione stabile e continuativa.
- Se il giudice omette di esaminare questioni difensive specifiche e pertinenti, la relativa motivazione può essere annullata in Cassazione con rinvio per un nuovo esame di merito.
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