Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11173/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. e) (vizio di motivazione) per mancata considerazione e valutazione delle deduzioni difensive relative alla carenza degli indizi di partecipazione all'associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti e alle singole contestazioni di cessione (capi 98, 169, 204). La difesa contestava che gli indizi erano circoscritti in un limitato arco temporale (marzo - 4 maggio 2024) non idoneo a dimostrare adesione stabile all'associazione; che le dichiarazioni di testimoni (Marinelli, De Bernardinis) non provavano cessioni ripetute; che la presenza della ricorrente era sporadica e in parte meramente spettatoria (es. episodio del 4/5/2024); che il cosiddetto "telefono da lavoro" era stato sequestrato il 25/3/2023 e non poteva fondare contestazioni successive; e che l'iscrizione al n. 67 dell'elenco telefonico era più compatibile con il ruolo di assuntrice che non di pusher. Si deduceva inoltre l'omessa valutazione delle memorie aggiunte e la mancanza di spiegazione circa l'attribuzione alla ricorrente di gestione del "pacchetto clienti".

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato la disamina delle specifiche deduzioni difensive, limitandosi a risposte generiche non idonee a contrastare gli argomenti difensivi (mancanza di analisi sull'arco temporale, sul contenuto preciso delle dichiarazioni dei testi, sulla sporadicità della presenza della ricorrente nei luoghi contestati e sul significato dell'elenco telefonico). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di L'Aquila, ordinando gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudice del riesame può richiamare la motivazione del provvedimento cautelare originario solo se la reiterazione degli argomenti è accompagnata da una specifica analisi e dall'esplicitazione delle ragioni per cui le nuove o ribadite deduzioni difensive vengono ritenute infondate.
  • La mera affermazione generica che le deduzioni difensive non intaccano le risultanze investigative è insufficiente: il giudice deve confrontarsi punto per punto con gli argomenti specifici che possono incidere sul quadro indiziario.
  • La presenza sporadica o spettatoria di una persona in un'occasione di spaccio non è di per sé sufficiente a dimostrare l'adesione stabile ad un'associazione per delinquere; è necessario un quadro indiziario che dimostri continuità, compiti specifici e ruolo organizzativo.
  • L'iscrizione di un nominativo in un elenco telefonico sequestrato non è automaticamente prova di attività di spaccio: occorre valutare il contenuto e la funzione del telefono (clienti vs. contatti personali) e la temporalità rispetto al sequestro.
  • Quando si impugna per Cassazione la mancata valutazione di memorie difensive, la parte ha l'onere di indicare chiaramente l'argomento decisivo omesso dal giudice e il nesso tra quella omissione e la carenza motivazionale rilevata.
  • Il criterio temporale è rilevante per la configurazione dell'associazione: indizi frammentari circoscritti in un arco breve possono non essere idonei a provare un'adesione stabile e continuativa.
  • Se il giudice omette di esaminare questioni difensive specifiche e pertinenti, la relativa motivazione può essere annullata in Cassazione con rinvio per un nuovo esame di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.