Cassazione Penale, Sentenza n. 11167/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su due censure: (1) violazione/erronea applicazione dell'art. 590 c.p. (colpa generica) perché, secondo la difesa, l'imputato non era a conoscenza di una situazione di pericolo che imponeva di mantenere il freno a mano e dunque non poteva essere ritenuto penalmente colpevole; la difesa sostiene che lo sfrenamento fu accidentale e che la situazione di pericolo derivò da autonome violazioni delle norme di sicurezza poste in essere dal datore di lavoro e dalla persona offesa; (2) vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) perché la sentenza non avrebbe spiegato né logicamente né sufficientemente come si sia ritenuto che Mauro fosse consapevole del pericolo e dunque responsabile.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione delle decisioni di merito (Tribunale di Rimini e Corte d'Appello di Bologna) coerente, logica e sufficiente: Mauro era stato avvisato da Veroli di fermare il mezzo e azionare il freno a mano per un controllo; l'impresa del ricorrente, salito nuovamente sul veicolo e scendendo, ha urtato involontariamente la leva del freno causando lo sfrenamento e lo schiacciamento dell'arto dell'operaio. La condotta di Mauro è stata qualificata come colpa generica (art. 590 co.1 c.p.), senza l'aggravante del comma 3; pertanto è stata confermata la condanna a pagamento di una multa di €1.400 (con riconoscimento delle attenuanti generiche) e la sentenza di merito è rimasta integra.
Norme richiamate
art. 590 codice penale
art. 590 c.p.; art. 590 co.1; art. 590 co.3
La Corte ha interpretato l'art. 590 c.p. (lesioni colpose per colpa generica) nel senso che, avendo Mauro ricevuto l'indicazione di fermare e frenare il mezzo per un controllo, aveva la rappresentazione della necessità di mantenere il veicolo fermo e dunque l'obbligo di tenere una condotta più avveduta; lo sfrenamento involontario attribuito a distrazione nella manovra è stato ritenuto colposo e idoneo a integrare la responsabilità ex art. 590 co.1, senza che ricorresse l'aggravante del comma 3
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Le censure mosse ai sensi dell'art. 606 (violazione di legge e carenza/illogicità della motivazione) sono state valutate e rigettate: la Corte di Cassazione ha ritenuto che non vi fosse violazione del precetto penale contestato e che la motivazione delle decisioni di merito fosse logica e completa
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (richiamo fattuale)
Pur menzionata come riferimento fattuale (mancata applicazione dei cunei ferma-ruote e comportamento non conforme del datore di lavoro), la valutazione della responsabilità penale è stata condotta bilanciando le condotte concorrenti; la mancata adozione di misure antinfortunistiche ha inciso nella colpa del datore di lavoro ma non ha escluso la colpa del conducente che aveva ricevuto istruzioni chiare
Massime di principio
- La consapevolezza di una situazione di pericolo può essere desunta non solo dalla percezione visiva diretta ma anche da informazioni ricevute (es. istruzioni di fermare e frenare il mezzo); tale conoscenza fa scattare un obbligo di maggiore attenzione e diligenza.
- Un atto involontario che determina uno spostamento pericoloso del veicolo (es. urto accidentale alla leva del freno durante la discesa) può integrare colpa generica se l'agente avrebbe dovuto mantenere una condotta più prudente nel contesto.
- La responsabilità per danno può essere collegiale: la mancata adozione di misure di sicurezza da parte del datore di lavoro (es. mancata applicazione dei cunei) non esclude automaticamente la colpa di terzi le cui azioni imprudenti hanno contribuito causalmente all'evento.
- Per impugnare efficacemente una condanna per colpa, la difesa deve dimostrare l'assenza obiettiva di conoscenza del rischio rilevante o l'insussistenza del nesso causale; critiche generiche alla motivazione senza specifici punti di rottura logico-probatorio sono difficilmente decisive in Cassazione.
- In contesti di lavoro con rischio di operare sotto veicoli, è indispensabile rispettare le misure di sicurezza (cunei, arresto completo, comunicazione tra operatori): la violazione di tali protocolli può essere valutata come fattore concorrente di colpa.
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