Cassazione Penale, Sentenza n. 11165/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Lecco del 25/11/2024 mediante richiesta di riesame; il ricorrente contestava la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale del Riesame di Milano ritenendo di aver trasmesso correttamente la richiesta alla PEC istituzionale della cancelleria del GIP di Lecco e lamentando inoltre che solo il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta di riesame era stata trasmessa a un indirizzo PEC diverso da quello assegnato con decreto direttoriale all'ufficio competente (violazione di art. 87-bis d.lgs. 150/2022) e che la normativa processuale richiede il deposito presso la cancelleria del tribunale competente (art. 309 c.p.p. e richiamo a art. 582). È stato inoltre affermato che il tribunale del riesame ha il potere di rilevare d'ufficio l'inammissibilità e, pertanto, la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale di Milano è legittima. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen., comma 4
La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dall'articolo 582
La richiesta di riesame va depositata nella cancelleria del tribunale competente indicato dall'art. 309; la forma indicata dall'art. 582 è comunque applicabile
art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, comma 6
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale
L'uso della PEC è ammesso ma impone che la trasmissione avvenga all'indirizzo PEC del tribunale competente (non alla PEC della cancelleria del giudice a quo)
art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, commi 7 e 8
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello. 8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato
La norma individua ipotesi tassative di inammissibilità legate a PEC, firma digitale e registro degli indirizzi; prevede inoltre la possibilità di declaratoria d'ufficio dell'inammissibilità da parte del giudice a quo (e conferma il potere di rilevare l'inammissibilità anche d'ufficio)
art. 582 cod. proc. pen.
Richiamato quale disciplina formale applicabile alle impugnazioni; la forma e il luogo di deposito incidono sulla tempestività e ammissibilità
art. 581 cod. proc. pen.
Consente il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità in ogni stato e grado del procedimento, principio confermato nell'analisi
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità, applicata nel caso di specie
Sez. U. n. 1626 del 24/09/2020 (Bottari)
In tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione ... la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo
Giurisprudenza che conferma il principio per cui il deposito va effettuato presso l'ufficio competente e che l'errato deposito presso ufficio diverso può comportare l'inammissibilità per tardività o per inammissibilità formale
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in tema di esclusione della colpa nel determinare la causa di inammissibilità ai fini dell'esclusione dell'ammenda; nel caso di specie non sono emersi elementi tali da escludere la colpa
Massime di principio
- La richiesta di riesame deve essere presentata presso la cancelleria del tribunale competente (indicato dall'art. 309 c.p.p.), anche quando il deposito avviene tramite PEC; inviare la PEC alla cancelleria del GIP anziché a quella del tribunale competente può rendere l'atto inammissibile
- L'art. 87-bis impone l'uso di indirizzi PEC riconosciuti dal registro generale e prevede ipotesi tassative di inammissibilità (firma digitale, indirizzo non registrato, indirizzo non riconducibile all'ufficio competente); occorre verificare sempre che la PEC usata sia quella indicata dal provvedimento direttoriale
- Il giudice dell'impugnazione e, in determinate ipotesi, anche il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato possono rilevare d'ufficio l'inammissibilità; non può quindi ritenersi che solo il giudice a quo abbia tale potere
- Per evitare il rischio di inammissibilità: verificare l'indirizzo PEC ufficiale dell'ufficio competente attraverso il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, apporre la sottoscrizione digitale del difensore e, se vi sono dubbi, depositare l'atto ove previsto dalla normativa (cancelleria del tribunale competente)
- La violazione formale relativa al canale o all'indirizzo di trasmissione può avere conseguenze immediate e gravose (inammissibilità, condanna alle spese e ammenda); pertanto la diligenza formale nella fase di deposito è cruciale
- Quando si impugna un provvedimento cautelare, è consigliabile controllare sia la normativa aggiornata (decreti, proroghe, provvedimenti direttoriali) sia la giurisprudenza consolidata sul luogo e sulle modalità di deposito per prevenire rischi processuali
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