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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11169/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 25/06/2024 che ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza di condanna del 3/12/1997. La vicenda riguarda un immobile realizzato in assenza di preventiva autorizzazione antisismica (zona sismica). Nel corso degli anni si sono susseguiti provvedimenti amministrativi (SCIA, rimozione del sottotetto, permesso di costruire in sanatoria n.35/2022, successiva revoca comunale e interventi del TAR) e attività tecniche (calcoli strutturali, deposito al Genio Civile, segnalazione certificata di agibilità). I ricorrenti sostengono che: a) il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente verificato la cosiddetta "doppia conformità" ex art.36 DPR 380/2001 alla luce degli elementi tecnici e delle risultanze amministrative e di giustizia amministrativa; b) anche in presenza di carenze antisismiche la demolizione non è automatica perché l'art.98 DPR 380/2001 prevede la possibilità di verifiche tecniche ex post e l'adozione di prescrizioni/adeguamenti alternativi all'abbattimento; c) il provvedimento non tiene conto della proporzionalità e del diritto al rispetto della vita privata e del domicilio (art.8 CEDU). Denunciano altresì carenza di motivazione e mancata istruttoria tecnica sui profili sostanziali o formali delle violazioni antisismiche.

La decisione

Il Collegio ha accolto il primo motivo di ricorso: ha ritenuto che, pur sussistendo il principio consolidato secondo cui la mancanza della preventiva autorizzazione antisismica esclude la doppia conformità ai fini della sanatoria ex art.36 DPR 380/2001, tale esclusione non determina automaticamente l'obbligo di demolizione. Il giudice dell'esecuzione ha compiuto un salto logico ritenendo l'assenza di doppia conformità sufficiente per il rigetto senza effettuare la valutazione tecnica prevista dall'art.98 DPR 380/2001, cioè se la violazione fosse formale o sostanziale e se fosse possibile con interventi tecnici riportare l'opera alla conformità antisismica o, in alternativa, imporre prescrizioni concrete prima di disporre l'abbattimento. Pertanto il primo motivo è accolto e il secondo motivo (sul profilo CEDU) è dichiarato assorbito dalla decisione. Il provvedimento impugnato è censurato per carenza di approfondimento tecnico e motivazionale; il Collegio impone implicitamente la necessità di ulteriori accertamenti/valutazioni tecniche prima di confermare l'ordine di demolizione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 36

    Disciplina la 'doppia conformità' necessaria per il rilascio del permesso in sanatoria (conformità all'assetto urbanistico al momento della realizzazione e al momento della domanda). La Corte rileva che la mancanza della preventiva autorizzazione antisismica esclude la doppia conformità, ma ciò non implica automaticamente l'ordine di demolizione.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 45

    Richiamato insieme all'art.36 nella disciplina della sanatoria edilizia; contribuisce al quadro normativo della verifica di conformità per il rilascio del titolo in sanatoria.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - artt. 93 e ss.

    Prevedono che le verifiche tecniche (anche antisismiche) devono precedere l'esecuzione dei lavori e non sono previste procedure ex post paragonabili a quelle per l'autorizzazione ordinaria; sottolineano l'assenza di un'autorizzazione antisismica postuma ordinariamente prevista dalla legge nel contesto della sanatoria.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 98

    Norma speciale per i reati in materia di disciplina edilizia antisismica: prevede che, in caso di condanna, il giudice può ordinare la demolizione oppure impartire prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi entro un termine. Impone al PM e al giudice l'obbligo di acquisire accertamenti tecnici (consulenti) e consente valutazioni ex post sulla possibilità di adeguamento antisismico dell'opera: il giudice dell'esecuzione deve valutare discrezionalmente se demolire o indicare interventi di adeguamento.

  • Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme processuali relative ai motivi di impugnazione (violazione di norme sostanziali e carenza di motivazione) impugnate nei ricorsi; utilizzate come profilo di censura sulla motivazione del provvedimento impugnato.

  • Art. 8 CEDU

    Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza

    Richiama l'obbligo di valutare la proporzionalità dell'ordine demolitorio rispetto al diritto al domicilio; sebbene il Collegio abbia assorbito il motivo CEDU, ricorda che la demolizione può incidere sui diritti fondamentali e richiede un bilanciamento caso per caso (es.: necessità di soluzioni abitative alternative).

  • L. 28 febbraio 1985, n. 47 e L. 3 febbraio 1974, n. 64 (richiamate nella precedente sentenza di condanna)

    Norme relative ai reati edilizi cui i ricorrenti erano stati condannati con la sentenza di merito originaria; contestano la realizzazione dell'opera in difformità dalle norme vigenti all'epoca.

Massime di principio

  • La mancata preventiva autorizzazione antisismica esclude la 'doppia conformità' richiesta per la sanatoria ex art.36 DPR 380/2001, ma tale esclusione non comporta automaticamente l'obbligo di demolizione dell'opera.
  • Prima di disporre la demolizione per violazioni antisismiche il giudice (anche in sede di esecuzione) deve acquisire e valutare accertamenti tecnici: verificare se la violazione è formale o sostanziale e se l'immobile può essere riportato alla conformità mediante interventi tecnici praticabili (art.98 DPR 380/2001).
  • Il giudice ha un potere discrezionale tra demolizione e imposizione di prescrizioni/adeguamenti: l'extrema ratio è l'abbattimento, dopo aver valutato e motivato l'impraticabilità o l'inefficacia di misure alternative.
  • In presenza di documentazione tecnica postuma (calcoli strutturali, autorizzazioni sismiche ottenute successivamente, SCIA, attestazione di agibilità) il giudice deve valutarne il valore probatorio e, se necessario, disporre consulenze tecniche per accertare la stabilità e la sicurezza dell'opera prima di confermare l'ordine demolitorio.
  • Il profilo di proporzionalità (diritto al domicilio/art.8 CEDU) richiede un bilanciamento caso per caso: l'impatto personale e familiare dell'ordine di demolizione, l'esistenza di soluzioni alternative e la gravità dell'abuso devono essere considerati nella motivazione.
  • Le decisioni amministrative favorevoli (permessi in sanatoria, provvedimenti del Comune, sospensioni o decisioni del TAR) sono elementi rilevanti ma non esonerano il giudice penale/di esecuzione dall'obbligo di verifica tecnica autonoma della conformità antisismica.

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