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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11166/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la proroga biennale del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis disposta con decreto ministeriale del 18/10/2023 e confermata dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. Denuncia: (i) violazione di legge e della Convenzione EDU per applicazione retroattiva delle modifiche legislative successive al 1996 (riforme 2009 e 2022) peggiorative delle condizioni detentive; (ii) omissione di un sindacato di merito sul reclamo e utilizzo di presunzioni assolute circa la persistenza di legami associativi nonostante elementi di discontinuità e la positiva condotta detentiva; (iii) questione di legittimità costituzionale per attribuzione al Ministro della Giustizia di un potere che inciderebbe sulla libertà personale (violazione art. 3 e 13 Cost.); (iv) incostituzionalità del divieto di accesso ai programmi di giustizia riparativa per i sottoposti a 41-bis e circolo vizioso che impedirebbe dimostrare cambiamento personale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso, nel complesso, inammissibile o manifestamente infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto irrilevanti e infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, confermando la legittimità costituzionale e convenzionale del regime differenziato e l'applicabilità delle modifiche legislative (anche quelle del 2009 e del 2022) non come peggiorative retroattive nel senso invocato dal ricorrente. Ha inoltre giudicato legittima la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma sui provvedimenti ministeriali 41-bis e ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito adeguata motivazione rispondendo alle doglianze difensive; ha ricordato che per la proroga è sufficiente la probabilità ragionevole di persistenza di collegamenti e che il detenuto deve allegare elementi specifici e nuovi per superare la presunzione relativa di pericolosità.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)

    art. 41-bis, comma 2 e seguenti

    Regime detentivo differenziato legittimo; può essere prorogato se sussiste, anche con riferimento ad elementi non necessariamente sopravvenuti, la probabilità di collegamenti con l'associazione criminale; applicabile anche con riferimento a fatti anteriori alle modifiche normative.

  • art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354

    commi 1 e 1-bis, modificati dal D.L. 31/10/2022, n.162 (conv. L. 30/12/2022, n.199)

    La novella 2022 ha reso relativa la presunzione di pericolosità per i reati ostativi introducendo criteri per consentire al giudice la valutazione di elementi idonei a escludere collegamenti attuali; la disciplina transitoria definisce modalità particolari per i fatti anteriori.

  • legge 15 luglio 2009, n. 94

    modifiche in materia di pubblica sicurezza (art. 2, comma 25)

    Ha ampliato la possibilità di applicare il regime 41-bis anche per fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; principio tempus regit actum applicato.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Obbligo di adeguata motivazione delle decisioni; la Corte richiama che il vizio motivazionale deve essere grave e concretamente tale da giustificare il gravame in cassazione.

  • art. 3, 13, 27 Cost.

    art. 3, art. 13 comma II, art. 27 Cost.

    Questioni di incostituzionalità sollevate dal ricorrente sono state ritenute manifestamente infondate in relazione al regime 41-bis; la Corte ha richiamato precedenti sulla compatibilità costituzionale del regime.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 7 e art. 3 CEDU)

    art. 7 CEDU citato dal ricorrente; art. 3 CEDU valutato in relazione all'art. 117 Cost.

    La Corte ritiene che non sussista incompatibilità strutturale tra 41-bis e CEDU, considerata la temporaneità della misura, gli spazi minimi di relazionalità e il controllo giurisdizionale.

  • D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito L. 30/12/2022, n. 199)

    D.L. n.162/2022, convertito con L. n.199/2022

    Ha modificato la disciplina dei benefici per i reati ostativi e il regime probatorio; la Corte interpreta tali modifiche come non assolutamente preclusive dei benefici e più favorevoli in alcuni aspetti rispetto alla disciplina precedente.

  • Direttiva 2012/29/UE e Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Consiglio d'Europa

    Direttiva 2012/29/UE; CM/Rec(2018)8

    Richiamate dalla difesa in relazione al diritto alla giustizia riparativa; la Corte ritiene la questione irrilevante nel giudizio sulla proroga 41-bis e non prova l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Le proroghe del regime 41-bis sono soggette a sindacato giurisdizionale; in Cassazione i ricorsi contro le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza sono ammissibili principalmente per vizio di legge (inclusa mancanza grave di motivazione).
  • Le modifiche legislative del 2009 e del 2022 possono trovare applicazione anche con riferimento a fatti anteriori (principio tempus regit actum) e non vengono automaticamente considerate retroattive peggiorative se il quadro normativo complessivo è interpretato come compatibile con i diritti costituzionali e convenzionali.
  • Per la proroga del 41-bis non è richiesta la certezza assoluta di collegamenti con l'organizzazione criminale: è sufficiente che tale persistenza risulti ragionevolmente probabile sulla base degli elementi conoscitivi disponibili; il detenuto può contrastare questa presunzione allegando elementi specifici, nuovi e concreti.
  • La competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma sui provvedimenti ministeriali 41-bis è consolidata; tuttavia il magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione conserva competenze sugli aspetti applicativi e sulle specifiche restrizioni quotidiane.
  • La sola condotta detentiva positiva e la vetustà dei fatti non sono di per sé idonee a escludere la necessità del regime 41-bis: il ricorrente deve fornire prove concrete e aggiornate a sostegno della perdita di collegamenti e della cessazione della pericolosità.
  • Le doglianze generiche, non specificamente documentate o non focalizzate su vizi di legge, rischiano l'inammissibilità o il rigetto: è necessario un articolato e puntuale contraddittorio probatorio già in sede di reclamo.

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