Cassazione Penale, Sentenza n. 11166/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la proroga biennale del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis disposta con decreto ministeriale del 18/10/2023 e confermata dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. Denuncia: (i) violazione di legge e della Convenzione EDU per applicazione retroattiva delle modifiche legislative successive al 1996 (riforme 2009 e 2022) peggiorative delle condizioni detentive; (ii) omissione di un sindacato di merito sul reclamo e utilizzo di presunzioni assolute circa la persistenza di legami associativi nonostante elementi di discontinuità e la positiva condotta detentiva; (iii) questione di legittimità costituzionale per attribuzione al Ministro della Giustizia di un potere che inciderebbe sulla libertà personale (violazione art. 3 e 13 Cost.); (iv) incostituzionalità del divieto di accesso ai programmi di giustizia riparativa per i sottoposti a 41-bis e circolo vizioso che impedirebbe dimostrare cambiamento personale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso, nel complesso, inammissibile o manifestamente infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto irrilevanti e infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, confermando la legittimità costituzionale e convenzionale del regime differenziato e l'applicabilità delle modifiche legislative (anche quelle del 2009 e del 2022) non come peggiorative retroattive nel senso invocato dal ricorrente. Ha inoltre giudicato legittima la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma sui provvedimenti ministeriali 41-bis e ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito adeguata motivazione rispondendo alle doglianze difensive; ha ricordato che per la proroga è sufficiente la probabilità ragionevole di persistenza di collegamenti e che il detenuto deve allegare elementi specifici e nuovi per superare la presunzione relativa di pericolosità.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
art. 41-bis, comma 2 e seguenti
Regime detentivo differenziato legittimo; può essere prorogato se sussiste, anche con riferimento ad elementi non necessariamente sopravvenuti, la probabilità di collegamenti con l'associazione criminale; applicabile anche con riferimento a fatti anteriori alle modifiche normative.
art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
commi 1 e 1-bis, modificati dal D.L. 31/10/2022, n.162 (conv. L. 30/12/2022, n.199)
La novella 2022 ha reso relativa la presunzione di pericolosità per i reati ostativi introducendo criteri per consentire al giudice la valutazione di elementi idonei a escludere collegamenti attuali; la disciplina transitoria definisce modalità particolari per i fatti anteriori.
legge 15 luglio 2009, n. 94
modifiche in materia di pubblica sicurezza (art. 2, comma 25)
Ha ampliato la possibilità di applicare il regime 41-bis anche per fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; principio tempus regit actum applicato.
art. 125 cod. proc. pen.
Obbligo di adeguata motivazione delle decisioni; la Corte richiama che il vizio motivazionale deve essere grave e concretamente tale da giustificare il gravame in cassazione.
art. 3, 13, 27 Cost.
art. 3, art. 13 comma II, art. 27 Cost.
Questioni di incostituzionalità sollevate dal ricorrente sono state ritenute manifestamente infondate in relazione al regime 41-bis; la Corte ha richiamato precedenti sulla compatibilità costituzionale del regime.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 7 e art. 3 CEDU)
art. 7 CEDU citato dal ricorrente; art. 3 CEDU valutato in relazione all'art. 117 Cost.
La Corte ritiene che non sussista incompatibilità strutturale tra 41-bis e CEDU, considerata la temporaneità della misura, gli spazi minimi di relazionalità e il controllo giurisdizionale.
D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito L. 30/12/2022, n. 199)
D.L. n.162/2022, convertito con L. n.199/2022
Ha modificato la disciplina dei benefici per i reati ostativi e il regime probatorio; la Corte interpreta tali modifiche come non assolutamente preclusive dei benefici e più favorevoli in alcuni aspetti rispetto alla disciplina precedente.
Direttiva 2012/29/UE e Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Consiglio d'Europa
Direttiva 2012/29/UE; CM/Rec(2018)8
Richiamate dalla difesa in relazione al diritto alla giustizia riparativa; la Corte ritiene la questione irrilevante nel giudizio sulla proroga 41-bis e non prova l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Le proroghe del regime 41-bis sono soggette a sindacato giurisdizionale; in Cassazione i ricorsi contro le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza sono ammissibili principalmente per vizio di legge (inclusa mancanza grave di motivazione).
- Le modifiche legislative del 2009 e del 2022 possono trovare applicazione anche con riferimento a fatti anteriori (principio tempus regit actum) e non vengono automaticamente considerate retroattive peggiorative se il quadro normativo complessivo è interpretato come compatibile con i diritti costituzionali e convenzionali.
- Per la proroga del 41-bis non è richiesta la certezza assoluta di collegamenti con l'organizzazione criminale: è sufficiente che tale persistenza risulti ragionevolmente probabile sulla base degli elementi conoscitivi disponibili; il detenuto può contrastare questa presunzione allegando elementi specifici, nuovi e concreti.
- La competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma sui provvedimenti ministeriali 41-bis è consolidata; tuttavia il magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione conserva competenze sugli aspetti applicativi e sulle specifiche restrizioni quotidiane.
- La sola condotta detentiva positiva e la vetustà dei fatti non sono di per sé idonee a escludere la necessità del regime 41-bis: il ricorrente deve fornire prove concrete e aggiornate a sostegno della perdita di collegamenti e della cessazione della pericolosità.
- Le doglianze generiche, non specificamente documentate o non focalizzate su vizi di legge, rischiano l'inammissibilità o il rigetto: è necessario un articolato e puntuale contraddittorio probatorio già in sede di reclamo.
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