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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11164/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Venezia che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata in favore di Giovanni Golfetto per un presunto difetto di sottoscrizione digitale dell'atto. Il ricorrente, tramite difensore, ha contestato l'ordinanza rilevando che la richiesta era invece regolarmente munita di firma digitale, come attestato successivamente dalla cancelleria.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha constatato che la cancelleria aveva inizialmente attestato erroneamente l'assenza della sottoscrizione digitale e solo in un secondo momento aveva verificato la regolarità della firma digitale. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Venezia - Sezione Riesame per nuovo esame in contraddittorio. Sono stati inoltre disposti gli adempimenti di competenza della cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative del codice di procedura penale.

Norme richiamate

  • art. 24 d.l. 28 ottobre 2022, n. 137, convertito con modificazioni in legge 118 dicembre 2020, n. 187

    La norma è richiamata con riferimento ai requisiti formali della sottoscrizione digitale degli atti; la Corte ha ritenuto che la presenza della firma digitale rendeva l'atto idoneo a innescare la procedura di riesame e che un'attestazione inizialmente errata della cancelleria non poteva giustificare l'inammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Disposizione citata in relazione agli adempimenti di cancelleria da eseguire dopo l'annullamento; impone gli obblighi amministrativi e di comunicazione conseguenti al provvedimento di rinvio.

Massime di principio

  • Un'errata attestazione di cancelleria sulla mancanza di una firma digitale non determina automaticamente l'inammissibilità dell'atto se successivamente risulta che la firma è presente e valida.
  • I requisiti formali (es. firma digitale) devono essere verificati concretamente dagli uffici giudiziari; i vizi meramente formali o clericali devono essere sanati quando possibile, evitando la perdita del diritto di difesa per errori di cancelleria.
  • Se la regolarità formale di un atto viene accertata dopo un rigetto, il provvedimento di inammissibilità può essere annullato e la controversia rimessa al giudice per il merito.
  • In presenza di procedure telematiche, è utile per il difensore conservare e allegare evidenze (attestazioni di invio, ricevute, log di sottoscrizione) per prevenire contestazioni sulla validità della firma digitale.
  • Le corti devono procedere in contraddittorio quando è revocata l'inammissibilità formale, permettendo l'esame di merito della richiesta originaria.

Testo integrale

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