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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20054/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la condanna per falsa denuncia ex art. 367 cod. pen.: l'imputato aveva causato un incidente stradale in stato di alterazione per assunzione di cannabis e aveva indicato un terzo ignoto nella denuncia. Il ricorso deduceva: 1) omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.; 2) errata interpretazione dell'art. 33-sexies cod. proc. pen. e mancata trasmissione degli atti per citazione diretta dopo la riqualificazione dell'imputazione dal GUP; 3) errato rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese dall'imputato (presunta violazione dell'art. 63 cod. proc. pen.); 4) mancata assunzione di prova decisiva (perizia cinematica sulla dinamica del sinistro) e mancata valutazione dello stato confusionale/psichico dell'imputato.

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi all'applicazione dell'art. 33-sexies, all'inutilizzabilità delle dichiarazioni e alla mancata attività istruttoria (perizia), motivando che: il GUP poteva riqualificare il fatto senza restituire gli atti e senza precludere il contraddittorio; le sommarie informazioni non sono state assunte come fondamento della sentenza e l'eventuale condizione di 'indagato' non era chiara al momento della verbalizzazione; la richiesta di perizia cinematica è stata correttamente ritenuta di scarsa utilità a sei anni dai fatti e contraddetta dal compendio probatorio (assenza di tracce di altre vetture, testimonianza di un solo impatto, smentita dell'informatore). Tuttavia il ricorso è stato ritenuto fondato quanto al primo motivo: la Corte d'appello non si è pronunciata sulla richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; tale omissione costituisce nullità e violazione del diritto di difesa. Pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio alla Corte d'appello competente per un nuovo esame su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    Norma applicata per la fattispecie di falsa denuncia; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come reato contestato all'imputato.

  • art. 368 cod. pen.

    Richiamata nella fase di riqualificazione: il GUP ha riqualificato la fattispecie originaria ex art. 368 in art. 367 senza che ciò imponesse la restituzione degli atti al PM.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che la mancata pronuncia sulla richiesta difensiva di applicazione di questa causa abbia determinato una nullità e ha annullato la sentenza limitatamente a tale profilo, rinviando per nuovo esame.

  • art. 33-sexies cod. proc. pen.

    Disposizione sulla citazione diretta a giudizio: la Corte ha affermato che il giudice dell'udienza preliminare rientra nei poteri di riqualificazione e non doveva restituire gli atti al PM per la citazione diretta, perché ciò avrebbe pregiudicato il contraddittorio e la possibilità per il PM di perseverare nell'imputazione originaria.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni: la Corte ha precisato che l'inutilizzabilità per violazione di garanzie processuali ricorre solo se lo status di indagato fosse emerso in modo chiaro e inequivoco al momento della verbalizzazione; non sussistendo ciò, le sommarie informazioni non sono automaticamente inutilizzabili.

  • art. 550 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso ma non ritenuto sussistente nel vizio denunciato; collegato alle contestazioni sulle impugnazioni e motivazioni del giudice.

  • art. 552, comma 1, lett. f) cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione alle deduzioni difensive e ai presunti vizi nella decisione, ma la Corte non ha accolto le relative censure.

  • art. 521-bis cod. proc. pen.

    Citato come riferimento alla possibilità del PM di insistere sull'imputazione originaria con successive contestazioni suppletive; la Corte ha ritenuto che la restituzione degli atti avrebbe pregiudicato tale possibilità.

Massime di principio

  • La richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. deve essere espressamente valutata e motivata dal giudice; l'omessa pronuncia costituisce nullità e può comportare annullamento limitato a quel profilo.
  • Il giudice dell'udienza preliminare può, nell'ambito dei suoi poteri, riqualificare l'imputazione senza restituire gli atti al PM per la citazione diretta; restituire gli atti potrebbe pregiudicare il contraddittorio e le facoltà del PM.
  • Le sommarie informazioni rese prima che emerga in modo chiaro lo status di indagato non sono automaticamente inutilizzabili: l'inutilizzabilità ex art. 63 cod. proc. pen. richiede che la condizione sostanziale di indagato fosse evidente al momento della verbalizzazione.
  • La richiesta di perizia cinematica o di altra consulenza è valutabile in base alla concreta utilità e al contesto probatorio: se il compendio probatorio già acquisito contraddice la versione dell'imputato e l'accertamento sarebbe poco utile (es. per il tempo decorso), il rifiuto può essere legittimo e adeguatamente motivato.
  • Un annullamento parziale con rinvio per un unico e specifico profilo può essere disposto quando sussiste una nullità circoscritta (es. omissione di pronuncia su una causa di non punibilità) senza impugnare integralmente la decisione di merito.

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