Cassazione Penale, Sentenza n. 11788/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 23/09/2024 che aveva confermato la condanna in primo grado per il reato di ricettazione. Il ricorrente censurava la motivazione della Corte territoriale in ordine alla dosimetria della pena: omissione di un passaggio motivazionale specifico sulle ragioni per le quali le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse in prevalenza sull'aggravante della recidiva reiterata e specifica; si lamentava che la Corte di appello aveva valorizzato il certificato dei precedenti sia per negare la prevalenza delle attenuanti sia per affermare l'aggravante della recidiva, senza un bilanciamento motivato, incidendo negativamente sulla determinazione della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione congrua e sufficiente, indicando le precedenti condanne del ricorrente che denotano una significativa prosecuzione del processo delinquenziale, giustificando così la qualificazione della recidiva reiterata e specifica. Alla luce dell'accertata recidiva, le circostanze attenuanti generiche non potevano essere rese prevalenti sull'aggravante ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. pen. Per tali ragioni il motivo di cassazione è stato ritenuto infondato e il ricorso inammissibile. Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 69, comma 4, nel senso che, una volta accertata la recidiva reiterata e specifica, le circostanze attenuanti generiche non possono essere rese prevalenti sulle aggravanti derivate dalla recidiva
Impiego della norma per giustificare la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente e l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, con quantificazione equitativa della somma
Massime di principio
- Quando la Corte territoriale rileva una recidiva reiterata e specifica, deve fornire motivazione, ma una motivazione anche sintetica che renda conto delle precedenti condanne e della prosecuzione del processo delinquenziale è generalmente ritenuta sufficiente dalla Cassazione
- Se la recidiva reiterata e specifica è adeguatamente provata e motivata, le circostanze attenuanti generiche difficilmente possono prevalere sull'aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. pen.; chi impugna deve dimostrare l'insussistenza o l'erronea valutazione della recidiva
- Per contestare la dosimetria della pena è necessario dimostrare una carenza motivazionale effettiva, ossia l'assenza di un ragionamento che consenta di comprendere il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; rilievi meramente assertivi sulla mancata prevalenza delle attenuanti sono spesso inammissibili
- Il ricorso per cassazione privo di basi solide può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende se la Corte ravvisa profili di colpa nella proposizione del ricorso
- In sede di difesa preventiva, se si intende contestare la recidiva, è fondamentale proporre argomentazioni e prove mirate sul punto (es. contestazione dei precedenti, della loro rilevanza o della loro qualificazione temporale) perché la semplice invocazione delle attenuanti generiche senza affrontare la questione della recidiva è insufficiente
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