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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30820/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato continuato di violazione degli obblighi connessi a un DASPO con obbligo di presentazione. In concreto, la condotta contestata consisteva nel non ottemperare più volte all'obbligo di presentazione presso la polizia in diverse occasioni, per un totale di 12 episodi in circa tre mesi, nell'ambito del medesimo disegno criminoso. Con il primo motivo la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la reiterazione era circoscritta a un breve periodo e che avrebbe dovuto rilevare la successiva condotta conforme al DASPO, oltre alla durata complessiva quinquennale del provvedimento. Con il secondo motivo si censurava la conferma del trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la motivazione dell'imputato sulla propria condotta fosse stata indebitamente svalutata, trattandosi dell'esercizio del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, e quindi non erano deducibili in sede di legittimità. In particolare, ha reputato corretta la valutazione di gravità della condotta posta a base sia del mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. sia della determinazione della pena: la Corte d'appello aveva valorizzato la reiterazione per 12 volte in circa tre mesi, l'assenza di elementi positivi, le giustificazioni implausibili e temerarie dell'imputato, il fatto che non avesse comunicato impedimenti all'autorità e la mancata comprensione del disvalore dei fatti. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 6 l. n. 401 del 1989

    Integra il reato contestato la mancata ottemperanza, in più occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, all'obbligo di presentazione collegato al DASPO.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in presenza di reiterazione della condotta e di valutazione complessiva di gravità del fatto, oltre che di mancanza di elementi positivi di giudizio.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata per verificare se l'inammissibilità del ricorso fosse ascrivibile a colpa della parte; nella specie la Corte ha escluso l'assenza di colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre questioni già dedotte in appello senza una specifica critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta sia reiterata, connotata da apprezzabile gravità complessiva e accompagnata da elementi che denotano la mancata percezione del disvalore del fatto.
  • La valutazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sugli stessi elementi utilizzati per escludere la particolare tenuità del fatto, purché il giudice dia conto della gravità concreta della condotta e dell'assenza di aspetti positivi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

Testo integrale

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