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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28410/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri nei confronti di una fideiussore, in solido con la società debitrice principale, per il pagamento di una somma dovuta alla banca creditrice. L'opposta ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust, sostenendo che il contratto riproduceva uno schema ABI incompatibile con l'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990. Il Tribunale di Velletri ha declinato la competenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, ritenendo che la domanda di nullità della fideiussione per antitrust attragga la controversia. La Sezione specializzata di Roma, adita in riassunzione, ha però sollevato regolamento di competenza d'ufficio, osservando che la nullità era stata dedotta soltanto in via di eccezione per paralizzare la pretesa creditoria, senza autonoma domanda riconvenzionale di accertamento, e che comunque il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo resta funzionalmente radicato presso l'ufficio che ha emesso il decreto, con eventuale separazione delle domande. La Corte ha condiviso tale impostazione, distinguendo tra nullità fatta valere in via di azione e nullità opposta solo in via incidentale/di eccezione.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Velletri, quale giudice funzionalmente competente a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Ha ritenuto errata la declinatoria del Tribunale di Velletri nella parte in cui aveva rimesso l'intera causa alla Sezione specializzata in materia di impresa, poiché la competenza sull'opposizione monitoria appartiene inderogabilmente all'ufficio che ha emesso il decreto. Ha inoltre precisato che la questione di nullità della fideiussione, essendo stata sollevata solo in via di eccezione e non con domanda autonoma, non attrava la competenza della Sezione specializzata. Le parti sono state rimesse davanti al Tribunale di Velletri per la riassunzione; nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    regolamento di competenza d'ufficio

    consente la rimessione alla Corte della questione di competenza rilevata d'ufficio dal giudice

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale del regolamento

  • art. 645 c.p.c.

    attribuisce la competenza funzionale sull'opposizione a decreto ingiuntivo all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto

  • art. 33, comma 2, l. n. 287/1990

    estende la competenza della sezione specializzata in materia di impresa alle controversie antitrust

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990

    norma antitrust richiamata quale parametro della dedotta nullità della fideiussione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo in via tassonomica di sistema, non quale ratio decisoria espressa

  • art. 287/1990

    indicata nel testo come disciplina antitrust di riferimento

Massime di principio

  • La competenza della sezione specializzata in materia di impresa per le controversie antitrust si estende alla nullità di una fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo quando l'invalidità sia fatta valere con un'autonoma domanda di accertamento; se la nullità è dedotta soltanto in via di eccezione per paralizzare la pretesa avversaria, la questione resta incidentale e non determina l'attrazione della causa.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza funzionale appartiene inderogabilmente all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto; una eventuale domanda autonoma devoluta ad altro giudice speciale non sposta la competenza sull'opposizione, ma può imporre la separazione delle cause.
  • Quando la nullità di un contratto è sollevata solo come mezzo difensivo e non come domanda, il giudice deve limitarsi a conoscere incidentalmente della relativa questione senza trasferire l'intero giudizio al giudice specializzato.
  • In presenza di cumulo improprio tra opposizione a decreto ingiuntivo e domanda di nullità per violazione antitrust, il rimedio corretto è la separazione dei giudizi, con mantenimento dell'opposizione presso il giudice monitorio e rimessione della sola eventuale domanda autonoma al tribunale specializzato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDecreto ingiuntivoFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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