Cassazione Penale, Ordinanza n. 00940/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
La persona interessata ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal tribunale competente, poi dichiarata inammissibile dal Presidente del Tribunale di sorveglianza per difetto dei motivi. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., si è lamentato che era stata fissata udienza senza consentire all'opponente di depositare i motivi nei cinque giorni precedenti, come previsto dall'art. 666, comma 3, c.p.p. La doglianza mirava quindi a censurare la ritenuta tardività o incompletezza della motivazione dell'opposizione e la conseguente declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza. Ha affermato che l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione del cittadino extracomunitario quale misura alternativa alla detenzione, disciplinata dall'art. 16 del d.lgs. 286/1998, segue le regole generali delle impugnazioni richiamate dal comma 5 della stessa norma; pertanto i motivi possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione di impugnazione, purché entro il termine e con le modalità previste per la presentazione dell'impugnazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
norma invocata dal ricorrente per denunciare la violazione di legge processuale, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.
disposizione richiamata dal ricorrente in tema di deposito dei motivi nei procedimenti di sorveglianza; la Corte ha escluso che imponesse, nel caso concreto, un limite incompatibile con il deposito successivo dei motivi dell'impugnazione.
art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
prevede l'espulsione del cittadino extracomunitario quale misura alternativa alla detenzione; l'opposizione al relativo provvedimento è assoggettata alle regole generali delle impugnazioni.
art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato per affermare che l'opposizione al provvedimento di espulsione segue le regole generali vigenti in materia di impugnazioni e consente la formulazione successiva dei motivi entro i termini e con le forme previste.
Massime di principio
- L'opposizione avverso il provvedimento di espulsione del cittadino extracomunitario adottato quale misura alternativa alla detenzione è soggetta alle regole generali delle impugnazioni, salvo diverse previsioni di legge.
- In materia di impugnazioni, i motivi possono essere proposti anche successivamente alla dichiarazione di impugnazione, purché nel termine e con le forme previste per la presentazione dell'atto.
- Non è legittima una declaratoria di inammissibilità fondata sull'assenza immediata dei motivi quando la disciplina applicabile consente il loro deposito successivo nei termini di legge.
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