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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14079/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari di fondi confinanti in materia di distanze e abusi edilizi. In primo grado l'attrice aveva chiesto tutela contro una costruzione vicina e contro ulteriori interventi edilizi sul fondo confinante, deducendo non solo violazioni delle distanze legali tra fabbricati, ma anche il mutamento di destinazione d'uso di una porzione dell'immobile vicino, l'illegittimità del permesso di costruire e difformità nella realizzazione di alcuni muri di confine, con conseguente pregiudizio al bene di sua proprietà e richiesta di abbattimento/riduzione in pristino e risarcimento del danno. Il tribunale aveva accolto solo la domanda relativa a una tettoia sul fondo della convenuta, ordinandone l'arretramento, e aveva invece accolto la riconvenzionale della convenuta, condannando l'attrice ad arretrare il proprio fabbricato. La corte d'appello ha confermato, ritenendo che la domanda originaria fosse limitata alla sola violazione delle distanze fra costruzioni e che le irregolarità amministrative o edilizie denunciate non rilevassero nei rapporti tra privati; ha inoltre ritenuto fondata la riconvenzionale sul rilievo che la convenuta aveva edificato per prima e che l'attrice non aveva chiesto la comunione del muro di confine. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il giudice d'appello avrebbe deciso solo sulla disciplina delle distanze trascurando le ulteriori domande relative al cambio di destinazione d'uso, ai muri di confine e al danno; 2) violazione degli artt. 873 e 878 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il consulente aveva accertato una distanza del suo fabbricato superiore al minimo legale e che la corte aveva erroneamente considerato la distanza dal muro di confine, senza verificare se si trattasse di muro di cinta non computabile; 3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la possibilità di colmare l'intercapedine, l'eventuale usucapione della servitù di mantenere una distanza inferiore a quella legale e la prescrizione del risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ristretto la domanda alla sola violazione delle distanze, senza considerare che l'atto introduttivo comprendeva anche censure edilizie diverse e la richiesta di risarcimento del danno; ha inoltre rilevato che, in tema di distanze, non poteva essere confermata la decisione senza accertare se il muro sul confine avesse i requisiti del muro di cinta ex art. 878 c.c., quindi non computabile, e senza corretta applicazione dei principi sulla successione nel tempo delle norme edilizie. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, perché la questione dell'usucapione della servitù non risultava affrontata nella sentenza impugnata e quindi non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione, e in parte assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato può essere dedotto come nullità della sentenza quando il giudice abbia deciso su un oggetto diverso o su un petitum non correttamente interpretato

  • art. 873 c.c.

    richiamato quale norma sulle distanze tra costruzioni da applicare al caso se manchi una disciplina speciale

  • art. 878 c.c.

    il muro di cinta, se avente i requisiti di legge, non si computa nel calcolo delle distanze tra costruzioni

  • artt. 871 e 872 c.c.

    si distingue tra norme edilizie integrative delle distanze codicistiche, che consentono anche tutela reale, e norme poste a tutela di interessi generali, la cui violazione fonda solo il risarcimento del danno nei rapporti tra privati

  • art. 2043 c.c.

    richiamato implicitamente come base della tutela risarcitoria per il danno da violazione di norme edilizie non integrative

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in via generale dal sistema degli oneri di allegazione e prova, con riferimento alla necessità di dedurre specificamente in cassazione i fatti già introdotti in merito

Massime di principio

  • Il giudice deve interpretare la domanda sulla base dell'intero contenuto dell'atto introduttivo e non può restringerla a una sola delle lesioni dedotte quando siano state prospettate anche ulteriori violazioni edilizie e una autonoma domanda di risarcimento.
  • Nelle controversie tra privati in materia edilizia occorre distinguere tra norme che integrano la disciplina codicistica delle distanze, la cui violazione può giustificare la riduzione in pristino, e norme che perseguono interessi pubblicistici generali, la cui inosservanza rileva verso il privato soprattutto sul piano risarcitorio.
  • Quando la decisione dipende dal computo delle distanze, il giudice deve verificare in fatto se il manufatto sul confine abbia i requisiti del muro di cinta, poiché solo in tal caso esso resta escluso dal computo ai sensi dell'art. 878 c.c.
  • In caso di successione di norme edilizie nel tempo, la disciplina sopravvenuta va applicata secondo i principi consolidati: le norme più restrittive non si applicano retroattivamente a costruzioni già sorte, mentre quelle più favorevoli operano immediatamente nei limiti del giudicato e senza imporre demolizioni o arretramenti maggiori del necessario.
  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o difese non trattate nel giudizio di merito e non rilevabili d'ufficio, come l'usucapione di una servitù se non risulta discussa nelle precedenti fasi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareProprietàImmissioni e distanze legaliImpugnazioni
RamiImmobiliareDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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