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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34947/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di compravendita di beni mobili concluso tra le parti il 10 giugno 2006. L'acquirente agiva davanti al Tribunale chiedendo la condanna della controparte al pagamento di euro 65.036,00, deducendo l'inadempimento della venditrice per mancata consegna dei beni oggetto del contratto. La società convenuta rimaneva contumace in primo grado e la domanda veniva accolta. In appello, però, la Corte d'Appello di Ancona riformava la decisione e rigettava la domanda, ritenendo che fosse l'attore a dover provare la mancata consegna della merce e che tale prova non fosse stata raggiunta. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l'acquirente denunciava violazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova, sostenendo che, una volta allegato l'inadempimento, spettava al debitore provare il proprio adempimento; la controparte non aveva infatti fornito prova dell'esecuzione della prestazione dovuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ribadito il principio secondo cui, nei giudizi di risoluzione, adempimento o risarcimento per inadempimento contrattuale, il creditore deve provare la fonte del diritto e la scadenza dell'obbligazione, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore la prova del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Tale regola vale anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento. La Corte ha precisato che l'unica eccezione riguarda le obbligazioni negative, ipotesi non ricorrente nella compravendita di beni mobili, in cui il sinallagma consiste nella consegna del bene contro il pagamento del prezzo. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    eccezione di inadempimento

    il criterio di riparto dell'onere della prova si applica anche quando il debitore opponga l'eccezione di inadempimento, con inversione dei ruoli processuali: il debitore eccepiente allega l'altrui inadempimento e il creditore deve dimostrare il proprio adempimento o la non scadenza dell'obbligazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    la decisione è stata resa in camera di consiglio seguendo la procedura accelerata prevista per la definizione in rito dei ricorsi.

  • art. 2697 c.c.

    il principio affermato attiene al riparto dell'onere della prova: il creditore allega l'inadempimento, mentre il debitore deve provare l'adempimento quale fatto estintivo della pretesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal creditore per la risoluzione del contratto, l'adempimento o il risarcimento del danno da inadempimento, il creditore deve provare il titolo dell'obbligazione e la scadenza, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento; spetta invece al debitore provare di avere esattamente adempiuto.
  • Il medesimo criterio di riparto dell'onere probatorio vale anche in caso di inesatto adempimento: è sufficiente la contestazione della difformità o incompletezza della prestazione, mentre il debitore deve dimostrare l'esatto adempimento.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. comporta l'inversione dei ruoli probatori tra le parti, poiché chi eccepisce l'inadempimento altrui deve allegarlo e la controparte deve provare il proprio adempimento.
  • Per le obbligazioni negative, la prova dell'inadempimento resta a carico del creditore; tale eccezione non opera nei contratti sinallagmatici di compravendita di beni mobili, dove la prestazione del venditore consiste nella consegna del bene.
  • In un contratto di compravendita, la mancata consegna della merce integra un allegato di inadempimento che non richiede al creditore la prova del fatto negativo, essendo onere del venditore dimostrare l'avvenuta consegna.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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