Sentenza n. 83/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 691/2024 emessa dal Tribunale di Catania 06/02/2024 e notificata il 30/01/2025, nel giudizio R.G. n. 11756/2023, con cui il Tribunale di Catania sez. lavoro, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla ricorrente, per gli anni in cui ha prestato servizio, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto alla docente la carta elettronica per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per il valore complessivo di 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, e il Ministero era stato condannato ad attribuirle la carta per il valore complessivo di 1.500 euro, oltre accessori. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 gennaio 2025, ma l’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, l’accredito della somma dovuta, maggiorata degli accessori, e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né dimostrato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché diretto all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione e del termine processuale per il deposito del ricorso, nonché l’adempimento dell’obbligo di previa notificazione del titolo all’amministrazione previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha affermato che, non essendo stato provato dal Ministero alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo e non essendo stato dimostrato il pagamento o l’adempimento, permaneva l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza, mediante attribuzione della carta elettronica per il valore complessivo di 1.500 euro, oltre accessori secondo il titolo. Ha ordinato al Ministero di adempiere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del medesimo Ministero e di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
L’azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale previsto dalla disposizione.
Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla norma.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Richiede, ai fini dell’esecuzione contro la pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice; nel caso concreto tale adempimento è stato documentato.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati dalla parte che ha interesse a farli valere; pertanto, in assenza di prova dell’adempimento, permane l’obbligo dell’amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce il fondamento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento dell’amministrazione.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 l. n. 724/1994
Disciplina la misura degli accessori dovuti sul credito riconosciuto dal titolo esecutivo.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta interno all’amministrazione, prevista per le ottemperanze relative ai decreti ex l. n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando il titolo rientra tra i provvedimenti indicati dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l’amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo e non prova l’avvenuto adempimento, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono ritenersi non dimostrati, con conseguente permanenza dell’obbligo di eseguire la sentenza.
- Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è necessario documentare la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice secondo l’art. 14 del d.l. n. 669/1996; verificato tale adempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente non ha diritto a un compenso ulteriore quando l’attività sostitutiva rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti ex legge n. 89/2001.
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