Cassazione Penale, Sentenza n. 83/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per vizio di motivazione, sostenendo che i fatti dovevano essere ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (ipotesi di minore gravità/particolare tenuità), ossia che la detenzione della sostanza fosse di modesta entità e per uso personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della corte d'appello che, conformandosi alla giurisprudenza consolidata, ha considerato il dato ponderale e il principio attivo (cocaina pura 10,19 g netti su 17,19 g lordi) e ha rilevato la possibilità di confezionare circa 76,8 dosi medie, elemento che esclude la qualificazione della condotta come di particolare tenuità. Conseguentemente il rigetto è stato pronunciato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Riguarda la fattispecie di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Nel caso in esame è stata ritenuta integrata dalla detenzione dei grammi indicati.
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Prevede una fattispecie attenuata per modesta quantità destinata all'uso personale. La Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali che richiedono valutazione del peso netto, del principio attivo e della potenziale numerosità delle dosi; tali criteri hanno escluso l'applicazione del comma 5 nel caso concreto.
Massime di principio
- Per valutare l'eventuale applicabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 occorre considerare il peso netto della sostanza e la percentuale di principio attivo (purezza), non solo il peso lordo.
- È utile stimare il numero di dosi che è possibile ottenere dalla sostanza sequestrata: un consistente numero di dosi medie rende difficilmente sostenibile la tesi dell'uso esclusivamente personale e della particolare tenuità.
- La mera indicazione di uso personale da parte dell'imputato non è sufficiente: serve una motivazione probatoria e argomentativa che dimostri l'impossibilità o l'inidoneità della sostanza a scopi di spaccio.
- I giudici devono motivare la non applicazione della causa di minor gravità alla luce della giurisprudenza di legittimità, esplicitando perché gli elementi obiettivi (peso, purezza, numero di dosi) escludono la tenuità.
- In situazioni analoghe, la linea prudente per la difesa è produrre elementi concreti (es. analisi sulla purezza, dichiarazioni e contesti che supportino l'uso personale, assenza di strumenti di confezionamento o di contatti di spaccio) per contrastare la presunzione ricavabile dal dato ponderale.
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