Ordinanza n. 27/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Reggio Calabria del 17.7.2023, pratica P-RC/L/Q/2022/101319, avente ad oggetto la revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, mai notificato in precedenza e consegnato in copia solo in data 22.12.2025 a seguito all’accesso agli atti autorizzato il 15.12.2025, -di ogni altro atto e provvedimento presupposto o collegato non altrimenti noto al ricorrente, anche di carattere istruttorio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Reggio Calabria di revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, tra l’altro, l’omessa notificazione del provvedimento, sostenendo che lo stesso gli era stato consegnato soltanto il 22 dicembre 2025, dopo l’accesso agli atti autorizzato il 15 dicembre 2025. Ha inoltre contestato le ragioni poste a fondamento della revoca, relative alla richiesta di esibizione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e della documentazione comprovante l’attualità del rapporto di lavoro. Dagli atti risultava che nella domanda di conversione del 30 giugno 2021 era stato indicato un permesso con numerazione, data di rilascio e scadenza diverse da quelle riportate nella successiva istanza del 1° marzo 2022, pur con identica numerazione. Il ricorrente non risultava avere comprovato di aver effettivamente trasmesso allo Sportello Unico la documentazione richiesta.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza, prima facie, del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l’omessa notificazione del provvedimento incida sulla fase integrativa dell’efficacia, ma non sulla sua validità, e quindi non sia idonea, di per sé, a inficiarne la legittimità. Ha inoltre considerato giustificata la richiesta dello Sportello Unico di esibire il permesso di soggiorno, in presenza di dati tra loro discordanti relativi allo stesso documento. Quanto alla conversione del permesso, il giudice ha rilevato che essa presuppone, oltre all’assenza di elementi ostativi, l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; pertanto, non è apparsa censurabile la richiesta di produrre documentazione attestante l’attualità del rapporto lavorativo. In cautelare, non è risultato comprovato che il ricorrente avesse trasmesso tale documentazione. Il periculum non è stato specificamente valorizzato, poiché la carenza del fumus ha determinato il rigetto dell’istanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in considerazione del carattere meramente stilistico delle difese dell’amministrazione.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l’istanza è stata rigettata per ritenuta carenza prima facie del fumus boni iuris.
Richiamato in relazione alla disciplina del permesso di soggiorno e alla conversione del titolo per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato; il giudice ha ritenuto necessaria l’esistenza di un rapporto di lavoro attuale, a tempo determinato o indeterminato.
Massime di principio
- L’omessa notificazione di un provvedimento amministrativo, ove non incida sulla sua formazione e validità, riguarda la fase integrativa dell’efficacia e non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto.
- La conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato presuppone, oltre all’assenza di elementi ostativi, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
- In presenza di dati discordanti relativi al numero, alla data di rilascio e alla scadenza del permesso di soggiorno indicato in domande successive, lo Sportello Unico per l’Immigrazione può legittimamente richiedere l’esibizione del titolo e la documentazione necessaria a verificarne l’autenticità e l’attualità.
- In sede cautelare, la mancata dimostrazione da parte del richiedente di avere trasmesso la documentazione richiesta dall’amministrazione può escludere, allo stato degli atti, il fumus boni iuris della censura contro la revoca del nulla-osta.
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