Cassazione Penale, Ordinanza n. 04265/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo l'unico motivo generico e reiterativo rispetto a una questione già affrontata e respinta dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era fondato su un unico motivo, non specificato nel dettaglio nel testo dell'ordinanza, con cui la difesa contestava la decisione di merito che aveva escluso l'applicazione dell'esimente speciale della particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che la censura era generica perché sostanzialmente riproduttiva di una doglianza già esaminata e disattesa dalla Corte di appello con argomentazioni giuridiche ritenute corrette. Non emergono dal testo altri fatti materiali né il reato contestato in modo espresso.
Norme richiamate
Viene richiamata l'esimente speciale del fatto di particolare tenuità, che il giudice di merito aveva escluso con motivazione ritenuta corretta dalla Cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico una censura già esaminata e disattesa dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
- La deduzione dell'esimente della particolare tenuità del fatto deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito: se quest'ultimo l'ha esclusa con argomentazioni corrette e non specificamente confutate, la censura di legittimità è generica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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