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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04138/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo prospettato non è tra quelli consentiti dall'art. 448-bis, comma 2-bis, c.p.p. avverso la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Brescia del 9 ottobre 2024 che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il delitto di rapina. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione per la mancata declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi in tal senso. La Corte rileva però che, nel giudizio conseguente a patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il motivo dedotto non rientra in tali tassative ipotesi.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    regola il giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la mancata declaratoria di una causa di non punibilità rilevabile d'ufficio.

  • art. 448-bis, comma 2-bis, c.p.p.

    Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma; ogni motivo diverso è inammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità nei casi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è esperibile soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448-bis, comma 2-bis, c.p.p.; il controllo di legittimità non si estende a censure estranee a tale elenco.
  • La deduzione della mancata declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non integra, di per sé, uno dei motivi specificamente consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, se non si traduce in una delle censure tipizzate dalla norma.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto oggettivo dei motivi consentiti, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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